Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, fondato sul redditometro e su indici di capacità contributiva relativi a due autoveicoli, due abitazioni, spese assicurative e incrementi patrimoniali, contestando maggiori IRPEF, addizionali e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP, che aveva rigettato il ricorso, e poi in appello. La CTR aveva respinto l'impugnazione ritenendo, tra l'altro, tardiva e quindi inammissibile la censura sulla mancata specifica indicazione nell'avviso dei fatti e delle circostanze giustificative del ricorso al metodo sintetico e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni; aveva inoltre ritenuto sufficiente l'applicazione degli indici normativi del redditometro e non provata dal contribuente la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta idonei a giustificare la spesa presunta. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR qualificato come nuova la censura sull'art. 42 d.P.R. 600/1973; omesso esame del fatto decisivo relativo a tale domanda; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito di detta domanda; violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per la ritenuta validità dell'avviso privo delle specifiche indicazioni richieste; nullità/inesistenza giuridica dell'avviso perché sottoscritto da soggetto incaricato di funzioni dirigenziali alla luce di Corte cost. n. 37/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sulla novità della censura relativa alla mancata specifica indicazione dei fatti e delle circostanze giustificative del metodo sintetico e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni, poiché nel giudizio di primo grado il contribuente aveva dedotto una diversa causa petendi, cioè la mancata indicazione della tipologia/categoria di reddito presuntivamente evasa. Ne è derivata anche l'inammissibilità del quarto motivo, che mirava a riproporre la stessa questione già dichiarata tardiva. È stato inoltre dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione e, comunque, nel caso di specie non risultava dedotta in primo grado, essendo prevista la relativa eccezione a pena di decadenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi della normativa sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
legittima l'accertamento sintetico del reddito sulla base di indici di capacità contributiva (redditometro) nei limiti previsti dalla legge
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
regola contenuto e sottoscrizione dell'avviso di accertamento; la nullità per difetto di sottoscrizione o per carenze dell'atto deve essere dedotta tempestivamente, non per la prima volta in cassazione
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario di appello non possono proporsi domande nuove fondate su diversa causa petendi
artt. 18 e 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
delimitano l'oggetto del giudizio tributario alle contestazioni contenute nel ricorso introduttivo
la censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha correttamente dichiarato inammissibile per novità la domanda
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente
le spese seguono la soccombenza
art. 61, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
a pena di decadenza in primo grado
la nullità dell'accertamento ex art. 42 deve essere eccepita tempestivamente nel primo grado di giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 6, comma 1, lett. a)-f), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per le categorie reddituali ordinarie rispetto alle quali il contribuente contestava la mancata indicazione della fonte del reddito accertato
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
richiamato quale norma sulla motivazione dell'atto amministrativo
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
richiamato quale norma sul contenuto degli atti dell'amministrazione finanziaria
Corte cost. n. 37 del 2015
richiamata dal ricorrente a sostegno della dedotta invalidità dell'avviso per sottoscrizione da soggetto non dirigente
Massime di principio
- Nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo: in appello non è consentito introdurre una diversa causa petendi per contestare lo stesso avviso.
- La censura di nullità dell'avviso di accertamento per carenze diverse da quelle dedotte in primo grado è nuova e quindi inammissibile se proposta per la prima volta in appello.
- La nullità dell'atto impositivo per difetto di sottoscrizione o per vizi strutturali dell'avviso non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, quando la relativa eccezione non sia stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito e sia soggetta a decadenza.
- Nel redditometro la legittimità dell'accertamento sintetico può essere fondata sugli indici normativi previsti dalla disciplina speciale; spetta poi al contribuente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta idonei a giustificare le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso sulla domanda dichiarandola inammissibile per novità, poiché la pronuncia sulla rituale proponibilità assorbe l'esame del merito.
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