Cassazione Civile, Ordinanza n. 24655/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
L'ente territoriale per la casa ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il diniego di rimborso dell'IMU versata per l'anno 2012 su alloggi di edilizia sociale assegnati. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, del d.l. n. 201 del 2011, art. 13, del d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, e del d.m. n. 200 del 2012, sostenendo che sussistessero i presupposti dell'esenzione perché si trattava di ente non commerciale che svolgeva attività in modo non commerciale nel quadro della disciplina regionale sull'edilizia sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che non spettava l'esenzione IMU per gli immobili in questione. Ha ritenuto decisivo che il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale, secondo la normativa regionale, non fosse simbolico ma comunque commisurato ai costi di gestione e di recupero delle risorse impiegate; ciò escludeva la sussistenza delle modalità non commerciali richieste dalla disciplina applicabile e, quindi, l'operatività dell'esenzione. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
è stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
l'esenzione richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente e la destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito; in ogni caso, la disposizione va letta alla luce del requisito delle modalità non commerciali.
d.lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9
richiamati dalla ricorrente come parte del sistema impositivo locale rilevante per l'IMU.
d.l. n. 201 del 2011, art. 13
richiamato quale norma che estende e coordina la disciplina dell'IMU, inclusa la previsione di detrazione e il rinvio all'esenzione.
d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis
ha rimodulato la disciplina dell'esenzione, collegandola al requisito delle modalità non commerciali e al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
d.m. n. 200 del 2012, art. 4, comma 4
svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio
il corrispettivo è simbolico solo se non è commisurato al costo del servizio; il limite della metà del prezzo medio non equivale di per sé a un criterio positivo di accesso all'esenzione.
L. regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3, art. 19, comma 1
Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è diretto a compensare i costi generali, di amministrazione, manutenzione ordinaria e fiscali sostenuti per la gestione degli immobili, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impiegate per la realizzazione degli stessi, da destinare a fini di reinvestimento.
il canone regionale è strutturalmente commisurato anche ai costi e al recupero di risorse, quindi non ha natura simbolica.
d.P.G.R. Piemonte 4 ottobre 2011, n. 14/R
il regolamento attuativo conferma che il canone è parametrato a valori base e coefficienti oggettivi, incompatibili con l'idea di corrispettivo simbolico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione da ICI/IMU per gli enti non commerciali richiede, oltre al requisito soggettivo dell'ente, che l'immobile sia utilizzato direttamente per attività rientranti tra quelle agevolate e svolte con modalità non commerciali.
- Le attività che prevedono il pagamento di canoni o corrispettivi commisurati ai costi di gestione, di esercizio o di recupero dell'investimento non possono qualificarsi come svolte a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico.
- Nel sistema delineato dal d.m. n. 200 del 2012, il parametro del "corrispettivo simbolico" è incompatibile con un canone che, pur inferiore ai valori di mercato, conservi un nesso sinallagmatico e sia orientato alla copertura dei costi del servizio.
- Ai fini dell'esenzione sugli immobili degli enti non commerciali, il requisito delle modalità non commerciali non è soddisfatto dalla mera finalità sociale o solidaristica dell'attività, se l'attività resta economicamente rilevante e il corrispettivo non è meramente simbolico.
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