Cassazione Civile, Ordinanza n. 24660/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni d'imposta 2001-2003 nei confronti di un soggetto che, secondo quanto riportato nella sentenza, aveva omesso per anni ogni dichiarazione fiscale, non aveva tenuto la contabilità e non aveva annotato le operazioni di acquisto nel registro IVA. La CTR, confermando il primo giudice, aveva ritenuto legittimi gli accertamenti ma aveva ammesso la detraibilità dell'IVA esposta nelle fatture rinvenute dalla Guardia di finanza, valorizzando la sussistenza dei requisiti sostanziali della detrazione nonostante la mancanza degli adempimenti formali. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 23 e 25 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l'omessa tenuta dei registri, l'omessa contabilizzazione e l'omessa presentazione delle dichiarazioni impedivano il riconoscimento della detrazione. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, distinguendo tra maturazione del diritto di detrazione e suo esercizio: i requisiti sostanziali possono far sorgere il diritto, ma la mancata deduzione entro il termine biennale previsto comporta decadenza. Poiché nel caso concreto le fatture si riferivano agli anni 2001-2003, la verifica era del 2007 e la detrazione era stata fatta valere solo in giudizio, la Corte ha ravvisato la tardività dell'esercizio del diritto.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato utilizzato come vizio dedotto in cassazione per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detrazione dell'IVA richiede il rispetto dei presupposti sostanziali; tuttavia il diritto può essere perduto se esercitato tardivamente
art. 23 d.P.R. n. 633 del 1972
rientra tra gli obblighi formali la cui omissione è stata dedotta dall'Ufficio
art. 25 d.P.R. n. 633 del 1972
l'omessa annotazione nel registro degli acquisti è stata considerata rilevante ai fini dell'esercizio tempestivo del diritto di detrazione
d.P.R. n. 633 del 1972
testo normativo IVA richiamato quale disciplina della detrazione e degli adempimenti formali
Corte di Giustizia, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade
se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti
la detrazione dell'IVA a monte va riconosciuta in presenza dei requisiti sostanziali
Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland
richiamata a sostegno del principio di neutralità dell'IVA
Corte di Giustizia, sentenza 11 dicembre 2014, C-590/13, Idexx Laboratoires Italia
richiamata per individuare i requisiti sostanziali della detrazione
Corte di Giustizia, sentenza 17 ottobre 2019, C-653/18, Unitel sp. z o.o.
esistono due sole fattispecie nelle quali l'inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita del diritto all'esenzione dall'Iva
l'inosservanza formale fa perdere il diritto solo se impedisce la prova certa dei requisiti sostanziali o se il soggetto passivo ha partecipato intenzionalmente a una frode fiscale
Cass. n. 7576 del 15/04/2015
richiamata per affermare che gli inadempimenti formali non escludono la detrazione se i requisiti sostanziali sono provati
Cass. n. 16367 del 30/07/2020
richiamata per ribadire che la violazione formale può incidere sull'esercizio del diritto e sulla sua tempestività
Sezioni Unite n. 17757 del 08/09/2016
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto
la detrazione dell'eccedenza IVA va esercitata entro il termine biennale previsto, pena decadenza
Cass. n. 14767 del 15/07/2015
richiamata sul termine di esercizio del diritto di detrazione in caso di omessa dichiarazione annuale
Cass. n. 19938 del 27/07/2018
richiamata sul medesimo tema della tempestività dell'esercizio del diritto di detrazione
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA a monte sorge quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali dell'operazione, anche se mancano alcuni adempimenti formali previsti dalla disciplina IVA.
- La violazione di obblighi formali non elimina di per sé il diritto alla detrazione, ma può impedire il suo esercizio quando rende impossibile la prova certa dei presupposti sostanziali o quando il contribuente abbia partecipato a una frode.
- Anche in presenza dei requisiti sostanziali, la detrazione deve essere esercitata entro il termine di decadenza previsto dalla legge; se il contribuente omette dichiarazioni, registrazioni e contestuale deduzione del credito oltre il termine biennale, il diritto si perde.
- Nel processo tributario, la deduzione tardiva del diritto alla detrazione, proposta solo in giudizio e oltre il termine utile, non può essere recuperata mediante la sola valorizzazione dei requisiti sostanziali dell'operazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24655/2021 del 14/09/2021
- ordinanza_civile · 14 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24656/2021 del 14/09/2021
- ordinanza_civile · 14 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24657/2021 del 14/09/2021
- ordinanza_civile · 14 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24658/2021 del 14/09/2021
- ordinanza_civile · 14 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24659/2021 del 14/09/2021
- ordinanza_civile · 14 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24661/2021 del 14/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →