Cassazione Civile, Ordinanza n. 24656/2021 del 14/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'agente della riscossione notificava al contribuente un avviso di mora relativo a imposta di registro e INVIM riferite all'anno 1982. Il contribuente impugnava l'atto eccependo la prescrizione del credito tributario e deducendo, sin dal primo grado, di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta. La CTP rigettava il ricorso ritenendolo tardivo per la pretesa regolare notifica della cartella. La CTR, invece, dichiarava ammissibile l'impugnazione ma la rigettava nel merito, affermando che il credito era già stato contestato con precedente impugnazione della cartella e che l'avviso di mora era sufficientemente motivato. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di prescrizione fondata sulla mancata notifica della cartella presupposta; 2) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 7 L. 212/2000 per avere il giudice d'appello ritenuto provata la notifica e la motivazione dell'avviso sulla base del solo estratto di ruolo, senza cartella né prova della notifica; 3) violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992 per avere considerato interruttiva della prescrizione una cartella la cui notifica non era provata.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che, in mancanza di prova della regolare notifica della cartella di pagamento presupposta e di altri atti interruttivi, l'eccezione di prescrizione fosse fondata. Ha inoltre affermato che l'omessa notificazione della cartella costituisce vizio della sequenza procedimentale e che il contribuente può impugnare l'avviso successivo deducendo sia la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto sia la prescrizione della pretesa. Richiamando i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione in solido alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia integra un vizio deducibile in cassazione quando il giudice non si confronta con una specifica eccezione devoluta.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono state veicolate con tali numeri le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella presupposta e la prova della sua notificazione sono centrali per verificare la legittimità della riscossione successiva.
art. 7 L. n. 212 del 2000
L'atto impositivo o di riscossione deve essere intelligibile e motivato in modo da rendere conoscibili gli elementi essenziali della pretesa.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma processuale nel quadro delle censure di appello e di ricorso.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Consente al contribuente di impugnare l'atto successivo deducendo la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando la pretesa tributaria anche per prescrizione.
art. 111, comma 2, Cost.
La ragionevole durata del processo giustifica, in presenza dei presupposti, la decisione nel merito senza rinvio.
art. 384 c.p.c.
Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire la decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
L'estratto di ruolo non sostituisce la relata di notifica della cartella, necessaria a provare la comunicazione della pretesa al contribuente.
Massime di principio
- Il contribuente può impugnare l'atto della riscossione successivo deducendo sia la nullità derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto sia l'intervenuta prescrizione del credito, anche se non abbia previamente ricevuto la cartella.
- L'estratto di ruolo è documento interno dell'amministrazione e non prova, da solo, la regolare notificazione della cartella di pagamento, che richiede la relata o altra prova idonea.
- In assenza di prova della notifica della cartella presupposta e di atti interruttivi, il credito tributario si considera prescritto secondo il termine proprio del tributo.
- L'omessa pronuncia su una specifica eccezione devoluta al giudice integra vizio della sentenza, ma, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente nel merito evitando il rinvio.
- La mancata notificazione dell'atto presupposto costituisce vizio della sequenza procedimentale e non può essere sanata dalla sola possibilità per il contribuente di impugnare l'atto successivo.
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