Cassazione Civile, Ordinanza n. 24659/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un agente della riscossione notificava a un contribuente un avviso di mora per il pagamento di imposta di registro e INVIM risalenti al 1982. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo, sin dal primo grado, di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta e di aver maturato la prescrizione del credito. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendolo intempestivo sul presupposto della regolare notifica della cartella. In appello il contribuente deduceva violazione delle norme sul processo tributario e sulla riscossione, ribadendo la prescrizione e contestando l’assenza di prova della notifica della cartella e l’incomprensibilità della pretesa. La CTR respingeva nel merito, ritenendo che la pretesa fosse già stata contestata con impugnazione della cartella e che l’avviso di mora fosse sufficientemente motivato. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione fondata sulla mancata notifica della cartella; violazione delle norme sulla prova della notifica e sulla motivazione dell’atto, per avere il giudice valorizzato solo un estratto di ruolo senza cartella e senza relata; violazione delle norme processuali tributarie per avere ritenuto infondata la prescrizione assumendo, senza prova, che la cartella fosse stata impugnata e quindi notificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo. Ha rilevato che la CTR aveva omesso di confrontarsi con la specifica censura sulla mancata prova della notifica della cartella presupposta e che, in assenza di prova della regolare notifica di tale cartella e di altri atti interruttivi, il credito era prescritto. Ha inoltre chiarito che l’estratto di ruolo, essendo atto interno all’Amministrazione, non sostituisce la relata di notifica. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione in solido.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente introdotte; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento, includendo l’omessa pronuncia
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma sulla notifica degli atti della riscossione e sulla relativa prova
art. 7 L. n. 212 del 2000
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali tributarie invocate in appello e in cassazione
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
consente l’impugnazione dell’atto successivo anche per far valere la nullità derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto o per contestare la pretesa tributaria, anche per prescrizione
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato tra le norme processuali tributarie dedotte dal ricorrente
art. 111, comma 2, Cost.
evoca i principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, valorizzati per decidere nel merito senza rinvio
art. 384 c.p.c.
interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere la causa nel merito quando non servono ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- L’avviso di mora o intimazione di pagamento può essere impugnato deducendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto oppure contestando direttamente la pretesa tributaria, inclusa la prescrizione del credito.
- La mancata prova della notifica della cartella presupposta costituisce vizio della sequenza procedimentale e impedisce di considerare validamente portata a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria.
- L’estratto di ruolo è atto interno dell’Amministrazione e non può sostituire la relata di notifica della cartella, necessaria per provare l’avvenuta comunicazione al contribuente.
- Se il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una specifica eccezione di prescrizione fondata sulla mancata notifica dell’atto presupposto, la sentenza è affetta da vizio di omessa pronuncia.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito, in nome dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo.
- In materia tributaria, in difetto di prova della regolare notifica dell’atto interruttivo e di ulteriori atti interruttivi, il credito si considera prescritto secondo il termine ordinario applicabile al tributo in questione.
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