Cassazione Civile, Ordinanza n. 24657/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di mora notificato dall’agente della riscossione, relativo a imposte di registro e INVIM risalenti al 1982. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività e per asseriti difetti di notifica/deposito; in appello la CTR aveva confermato l’inammissibilità, ma per una diversa ragione, ossia per il mancato deposito della ricevuta postale di spedizione del ricorso alla controparte. Nel ricorso per cassazione il contribuente denunciava la violazione degli artt. 16, comma 5, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il termine di costituzione dovesse decorrere dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione, e che fosse comunque stato depositato il ricorso notificato con gli avvisi di ricevimento recanti la data di spedizione asseverata dall’ufficio postale. Riproponeva inoltre l’eccezione di prescrizione del credito tributario, assumendo la mancanza di atti interruttivi e la risalenza della pretesa al 1982.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso. Ha chiarito che, nel processo tributario, quando la notificazione del ricorso avvenga direttamente a mezzo posta, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione. Ha inoltre affermato che non è causa di inammissibilità il deposito dell’avviso di ricevimento anziché della ricevuta di spedizione, purché nell’avviso sia attestata dall’ufficio postale la data di spedizione. Poiché dagli atti risultava il deposito degli avvisi di ricevimento con data di spedizione asseverata e la notifica era stata ricevuta dalle controparti entro i termini, la costituzione era regolare. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti di fatto sulla regolarità della notifica della cartella presupposta e sull’eventuale sussistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito tributario. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario, quando la notificazione del ricorso avviene a mezzo del servizio postale universale, il termine di costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; ai fini della tempestività può essere sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento, se la data di spedizione risulta attestata dall’ufficio postale.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
La costituzione del ricorrente non è inammissibile se, entro il termine decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario, siano depositati gli avvisi di ricevimento recanti l’attestazione postale della data di spedizione.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di appello come norma sull’impugnabilità degli atti della riscossione.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo di appello in relazione al processo tributario.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nei giudizi di merito quanto ai termini di proposizione del ricorso.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel motivo di appello con riferimento alla notifica della cartella di pagamento.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Richiamato nel motivo di appello in tema di conoscibilità e motivazione degli atti impositivi.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se il ricorso è notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario o da evento equipollente, non dalla mera data di spedizione.
- Non costituisce motivo di inammissibilità la mancata produzione della ricevuta di spedizione quando il ricorrente depositi l’avviso di ricevimento e su di esso sia attestata dall’ufficio postale la data di spedizione.
- L’inammissibilità del ricorso per difetto di prova della notificazione non può essere dichiarata se dagli atti risulta comunque dimostrata la regolare spedizione e ricezione del ricorso entro i termini di legge.
- Quando la validità della pretesa tributaria dipende da un atto presupposto e dalla eventuale prescrizione del credito, il giudice di merito deve accertare in fatto la regolarità della notifica dell’atto presupposto e la presenza di eventuali atti interruttivi.
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