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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24658/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione notificava a un contribuente un avviso di mora relativo a imposte dichiarative per l'anno 1991. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, tra l'altro, la mancata prova della notifica della cartella presupposta e la prescrizione del credito. I giudici di merito dichiaravano inammissibile il ricorso introduttivo ritenendo mancante, al momento della costituzione, il deposito della ricevuta postale di spedizione del ricorso notificato alle controparti. In cassazione il contribuente censurava tale statuizione con due motivi: (1) violazione degli artt. 16, comma 5, ultima parte, e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il termine per costituirsi decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla spedizione; (2) violazione dell'art. 22 del medesimo decreto, per avere la sentenza ignorato che agli atti erano stati depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con prova della spedizione, oltre a reiterare l'eccezione di prescrizione del credito per mancanza di atti interruttivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, nel processo tributario, la costituzione del ricorrente che notifichi a mezzo posta va valutata in relazione alla ricezione del plico da parte del destinatario e non alla data di spedizione; inoltre, il deposito dell'avviso di ricevimento può soddisfare l'onere documentale se reca l'asseverazione postale della data di spedizione. Accertato che nel fascicolo vi erano gli avvisi di ricevimento regolarmente prodotti e che il deposito era tempestivo anche tenendo conto della sospensione feriale, la Corte ha escluso l'inammissibilità. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza senza rinvio e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente, sul presupposto che mancava la prova della regolare notifica della cartella presupposta e di atti interruttivi, con conseguente prescrizione decennale del credito tributario. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato le controparti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, ai fini della tempestiva costituzione del ricorrente che notifichi il ricorso a mezzo posta, rileva la ricezione del plico da parte del destinatario e non la sola data di spedizione; il deposito dell'avviso di ricevimento può essere sufficiente se idoneo a provare la spedizione.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Il deposito degli atti e della relativa prova di notifica va valutato in modo coerente con la disciplina della notificazione postale; non è causa di inammissibilità il mancato deposito della ricevuta di spedizione quando l'avviso di ricevimento assolva la stessa funzione probatoria.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel quadro delle censure del ricorrente in relazione ai termini di proposizione dell'impugnazione nel processo tributario.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in appello dal contribuente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia specifica applicazione autonoma.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    È invocato in relazione alla prova della notifica della cartella presupposta all'avviso di mora.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    È richiamato come parametro per contestare la mancata prova della pretesa impositiva e della sua motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la notificazione del ricorso o dell'appello avvenga direttamente a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall'evento equipollente previsto dalla legge, e non dalla sola data di spedizione.
  • Non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell'appello il deposito dell'avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione, purché l'avviso rechi un'asseverazione postale idonea a dimostrare la data di spedizione e a svolgere la medesima funzione probatoria.
  • Se la documentazione in atti dimostra la rituale notificazione alle controparti e la tempestiva costituzione, l'inammissibilità dichiarata per asserita mancanza della ricevuta di spedizione è erronea.
  • In presenza di mancata prova della regolare notifica della cartella presupposta e di assenza di atti interruttivi, il credito tributario può risultare prescritto; il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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