Cassazione Civile, Ordinanza n. 14069/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su una dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, nella quale il contribuente aveva indicato plusvalenze finanziarie molto rilevanti, con conseguente liquidazione di IRPEF e addizionali, poi non versate. Dopo un avviso bonario e un interpello ritenuto infondato dall’Amministrazione quanto all’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, fu emessa la cartella. Il contribuente l’impugnò deducendo: 1) violazione di capacità contributiva e difetto di motivazione, sostenendo che il corrispettivo della cessione di quote era stato in parte compensato e in parte dilazionato e non riscosso, con conseguente necessità di portare in deduzione minusvalenze/perdite; 2) nullità della notifica della cartella, perché eseguita in modo asseritamente non conforme alle forme di legge; 3) illegittimità della cartella per mancata previa comunicazione di avviso bonario; 4) nullità della cartella perché non conforme al modello ministeriale e priva di indicazioni causali tramite apposito codice fiscale.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondati i primi tre motivi: il primo perché la pretesa fiscale deriva da dati dichiarati dallo stesso contribuente, non essendo quindi configurabile violazione del principio di capacità contributiva; inoltre non risultava provato il mancato incasso dei corrispettivi né azioni di recupero, e l’eventuale perdita avrebbe dovuto essere già nota al momento delle dichiarazioni; il secondo perché la notificazione della cartella a mezzo raccomandata a/r è valida ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e, comunque, ogni eventuale vizio risulta sanato dalla proposizione del ricorso; il terzo perché la CTR aveva accertato in fatto la previa comunicazione dell’avviso bonario. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per mancata riproduzione delle parti della cartella asseritamente difformi; in ogni caso, la conformità al modello ministeriale è un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva rilevato la presenza degli elementi essenziali della pretesa. Il ricorrente viene inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Richiamato insieme al principio di capacità contributiva, ma la Corte esclude la sua violazione poiché l’imposta derivava da elementi dichiarati dal contribuente stesso.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte reputa la sentenza di merito sufficientemente motivata.
Invocato per difetto di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ritiene infondata la censura.
Norma sul ricorso per cassazione richiamata quale parametro dei motivi, ma senza esito favorevole al ricorrente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al vizio di motivazione della decisione tributaria; la Corte esclude il difetto motivazionale.
art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La plusvalenza finanziaria dichiarata dal contribuente è stata ritenuta imponibile secondo la disciplina richiamata.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella a mezzo raccomandata a/r è ritenuta valida senza necessità di relata di notifica.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dal ricorrente sulla notificazione, ma la Corte dà prevalenza alla disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.
Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica, ma la Corte esclude la necessità delle relative forme per la cartella spedita a mezzo raccomandata.
La Corte precisa che per la cartella notificata via raccomandata a/r non è necessaria l’apposita relata secondo la disciplina della notifica postale ordinaria.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ritiene che nel caso concreto l’avviso bonario sia stato effettivamente inviato prima della cartella.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La cartella consegue al controllo automatizzato; la Corte conferma la legittimità dell’emissione perché preceduta da avviso bonario.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per il modello della cartella; la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità e, comunque, valida la cartella per presenza degli elementi essenziali.
L’eventuale nullità della notificazione è considerata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Rilevato il presupposto per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la pretesa tributaria deriva da dati esposti nella dichiarazione del contribuente, non è in linea di principio configurabile una violazione della capacità contributiva solo perché il contribuente contesti ex post la convenienza o la completezza di quei dati, salvo prova specifica di fatti contrari rilevanti e tempestivamente dedotti.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione della sentenza di merito è infondata se la decisione contiene un percorso argomentativo sufficiente a spiegare la correttezza della pretesa fiscale; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito.
- La notifica della cartella di pagamento effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e non richiede le formalità della notifica ordinaria ex c.p.c.; eventuali vizi della notifica possono comunque risultare sanati dalla proposizione del ricorso.
- Nel procedimento di controllo automatizzato, la cartella è legittima se preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo e dalla possibilità per il contribuente di conoscere la pretesa; la contestazione della mancanza dell’avviso bonario è infondata quando il suo invio risulti accertato in fatto dal giudice di merito.
- La censura contro la cartella per difformità dal modello ministeriale deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare le parti dell’atto asseritamente mancanti o difformi; in ogni caso, se l’atto contiene gli elementi essenziali idonei a rendere intellegibile la pretesa, la doglianza non è idonea a determinarne la nullità.
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