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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14069/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su una dichiarazione dei redditi per l’anno 2010, nella quale il contribuente aveva indicato plusvalenze finanziarie molto rilevanti, con conseguente liquidazione di IRPEF e addizionali, poi non versate. Dopo un avviso bonario e un interpello ritenuto infondato dall’Amministrazione quanto all’esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, fu emessa la cartella. Il contribuente l’impugnò deducendo: 1) violazione di capacità contributiva e difetto di motivazione, sostenendo che il corrispettivo della cessione di quote era stato in parte compensato e in parte dilazionato e non riscosso, con conseguente necessità di portare in deduzione minusvalenze/perdite; 2) nullità della notifica della cartella, perché eseguita in modo asseritamente non conforme alle forme di legge; 3) illegittimità della cartella per mancata previa comunicazione di avviso bonario; 4) nullità della cartella perché non conforme al modello ministeriale e priva di indicazioni causali tramite apposito codice fiscale.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondati i primi tre motivi: il primo perché la pretesa fiscale deriva da dati dichiarati dallo stesso contribuente, non essendo quindi configurabile violazione del principio di capacità contributiva; inoltre non risultava provato il mancato incasso dei corrispettivi né azioni di recupero, e l’eventuale perdita avrebbe dovuto essere già nota al momento delle dichiarazioni; il secondo perché la notificazione della cartella a mezzo raccomandata a/r è valida ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e, comunque, ogni eventuale vizio risulta sanato dalla proposizione del ricorso; il terzo perché la CTR aveva accertato in fatto la previa comunicazione dell’avviso bonario. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per mancata riproduzione delle parti della cartella asseritamente difformi; in ogni caso, la conformità al modello ministeriale è un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva rilevato la presenza degli elementi essenziali della pretesa. Il ricorrente viene inoltre condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    Richiamato insieme al principio di capacità contributiva, ma la Corte esclude la sua violazione poiché l’imposta derivava da elementi dichiarati dal contribuente stesso.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma la Corte reputa la sentenza di merito sufficientemente motivata.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per difetto di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ritiene infondata la censura.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata quale parametro dei motivi, ma senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione della decisione tributaria; la Corte esclude il difetto motivazionale.

  • art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La plusvalenza finanziaria dichiarata dal contribuente è stata ritenuta imponibile secondo la disciplina richiamata.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella a mezzo raccomandata a/r è ritenuta valida senza necessità di relata di notifica.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente sulla notificazione, ma la Corte dà prevalenza alla disciplina speciale dell’art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 137 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la notifica, ma la Corte esclude la necessità delle relative forme per la cartella spedita a mezzo raccomandata.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    La Corte precisa che per la cartella notificata via raccomandata a/r non è necessaria l’apposita relata secondo la disciplina della notifica postale ordinaria.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte ritiene che nel caso concreto l’avviso bonario sia stato effettivamente inviato prima della cartella.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La cartella consegue al controllo automatizzato; la Corte conferma la legittimità dell’emissione perché preceduta da avviso bonario.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per il modello della cartella; la Corte dichiara inammissibile la censura per difetto di specificità e, comunque, valida la cartella per presenza degli elementi essenziali.

  • art. 156 c.p.c.

    L’eventuale nullità della notificazione è considerata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato il presupposto per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la pretesa tributaria deriva da dati esposti nella dichiarazione del contribuente, non è in linea di principio configurabile una violazione della capacità contributiva solo perché il contribuente contesti ex post la convenienza o la completezza di quei dati, salvo prova specifica di fatti contrari rilevanti e tempestivamente dedotti.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione della sentenza di merito è infondata se la decisione contiene un percorso argomentativo sufficiente a spiegare la correttezza della pretesa fiscale; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito.
  • La notifica della cartella di pagamento effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e non richiede le formalità della notifica ordinaria ex c.p.c.; eventuali vizi della notifica possono comunque risultare sanati dalla proposizione del ricorso.
  • Nel procedimento di controllo automatizzato, la cartella è legittima se preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo e dalla possibilità per il contribuente di conoscere la pretesa; la contestazione della mancanza dell’avviso bonario è infondata quando il suo invio risulti accertato in fatto dal giudice di merito.
  • La censura contro la cartella per difformità dal modello ministeriale deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare le parti dell’atto asseritamente mancanti o difformi; in ogni caso, se l’atto contiene gli elementi essenziali idonei a rendere intellegibile la pretesa, la doglianza non è idonea a determinarne la nullità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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