Cassazione Civile, Ordinanza n. 21112/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità emessa in relazione al modello IVA 2013 per l'anno d'imposta 2012, con recupero di un credito IVA compensato ma non esposto nelle dichiarazioni della società. La contribuente aveva chiesto la rateizzazione e poi, con istanza di autotutela, l'annullamento della comunicazione e la restituzione delle somme pagate; in subordine domandava il rimborso del credito IVA, sostenendo che il credito era maturato in capo a una società incorporata e che, alla luce della disciplina sopravvenuta sulle dichiarazioni integrative, l'istanza di rimborso dovesse essere trattata come dichiarazione integrativa a favore. L'Ufficio ha rigettato l'istanza per tardività, ritenendo decorso il termine biennale ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992. In appello la CTR ha accolto la domanda della contribuente, ritenendo tempestiva l'integrazione e consolidato il diritto al rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di una dichiarazione integrativa non effettivamente presentata; 2) violazione delle norme sulla successione delle leggi nel tempo, contestando l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal d.l. n. 193 del 2016 all'anno d'imposta 2010; 3) violazione dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, per tardività dell'istanza di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, perché dall'atto d'appello emergeva comunque la devoluzione della questione relativa all'applicazione dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322 del 1998, sia pure in chiave di trattamento dell'istanza di rimborso come dichiarazione integrativa. Ha invece affermato che la novella del 2016 non poteva essere applicata retroattivamente a una fattispecie ormai coperta da decadenza, e che la contribuente non aveva comunque presentato alcuna dichiarazione integrativa né aveva indicato il credito in dichiarazioni valide. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto tardiva l'istanza di rimborso, poiché il termine biennale ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 31 dicembre 2011, era scaduto il 31 dicembre 2013, mentre l'istanza era stata presentata solo il 23 luglio 2015. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente e ha regolato le spese ponendo a carico della stessa quelle del giudizio di legittimità, compensate quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 54-bis DPR n. 633 del 1972
Norma richiamata per la comunicazione di irregolarità relativa al controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
art. 3-bis D.Lgs. n. 462 del 1997
Richiamato in relazione alla rateizzazione delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale per proporre domanda di rimborso decorre dalla data in cui è sorto il diritto e, nella specie, era spirato prima della presentazione dell'istanza.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la questione dell'applicazione dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322 del 1998 era comunque devoluta con l'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro di denuncia delle violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro di denuncia del vizio di ultrapetizione.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per il regime del processo tributario e dei limiti del devolutum.
art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. sul contenuto dell'appello nel processo tributario.
art. 2, comma 8, DPR n. 322 del 1998
La Corte esclude che la disciplina sopravvenuta delle dichiarazioni integrative possa applicarsi retroattivamente alla fattispecie ormai decorsa; inoltre rileva che, in concreto, non risultava presentata alcuna dichiarazione integrativa.
art. 5, comma 1, lett. a), d.l. n. 193 del 2016
La modifica che ha previsto un termine quadriennale per le dichiarazioni integrative non ha efficacia retroattiva nei rapporti già definitivamente decaduti.
Richiamato per escludere l'efficacia retroattiva della novella normativa.
art. 3, comma 1, Statuto del contribuente
Richiamato a sostegno del divieto di retroattività delle disposizioni tributarie, ma non ritenuto utile a fondare la tesi della contribuente.
Richiamato come termine cui rinvia la disciplina novellata delle dichiarazioni integrative.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando la questione giuridica decisa dal giudice di merito risulti comunque devoluta con i motivi di appello, anche se il giudice abbia frainteso il preciso tenore della deduzione di parte.
- La disciplina sopravvenuta che amplia il termine per presentare dichiarazioni integrative non si applica retroattivamente a situazioni in cui i termini di decadenza previgenti siano già integralmente spirati.
- Nel processo tributario, il diritto al rimborso soggiace al termine biennale dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che, se decorso, comporta l'inammissibilità dell'istanza.
- Il contribuente non può invocare la nuova disciplina delle dichiarazioni integrative se, in fatto, non ha mai presentato alcuna dichiarazione integrativa e il credito non risulta esposto in alcuna dichiarazione valida.
- La scelta legislativa di non attribuire efficacia retroattiva alla modifica dei termini per le dichiarazioni integrative risponde a esigenze di certezza degli adempimenti fiscali e non integra, di per sé, una violazione del principio di uguaglianza.
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