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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21112/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione di irregolarità emessa in relazione al modello IVA 2013 per l'anno d'imposta 2012, con recupero di un credito IVA compensato ma non esposto nelle dichiarazioni della società. La contribuente aveva chiesto la rateizzazione e poi, con istanza di autotutela, l'annullamento della comunicazione e la restituzione delle somme pagate; in subordine domandava il rimborso del credito IVA, sostenendo che il credito era maturato in capo a una società incorporata e che, alla luce della disciplina sopravvenuta sulle dichiarazioni integrative, l'istanza di rimborso dovesse essere trattata come dichiarazione integrativa a favore. L'Ufficio ha rigettato l'istanza per tardività, ritenendo decorso il termine biennale ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992. In appello la CTR ha accolto la domanda della contribuente, ritenendo tempestiva l'integrazione e consolidato il diritto al rimborso. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di una dichiarazione integrativa non effettivamente presentata; 2) violazione delle norme sulla successione delle leggi nel tempo, contestando l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal d.l. n. 193 del 2016 all'anno d'imposta 2010; 3) violazione dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, per tardività dell'istanza di rimborso.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, perché dall'atto d'appello emergeva comunque la devoluzione della questione relativa all'applicazione dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322 del 1998, sia pure in chiave di trattamento dell'istanza di rimborso come dichiarazione integrativa. Ha invece affermato che la novella del 2016 non poteva essere applicata retroattivamente a una fattispecie ormai coperta da decadenza, e che la contribuente non aveva comunque presentato alcuna dichiarazione integrativa né aveva indicato il credito in dichiarazioni valide. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto tardiva l'istanza di rimborso, poiché il termine biennale ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 31 dicembre 2011, era scaduto il 31 dicembre 2013, mentre l'istanza era stata presentata solo il 23 luglio 2015. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente e ha regolato le spese ponendo a carico della stessa quelle del giudizio di legittimità, compensate quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando la questione giuridica decisa dal giudice di merito risulti comunque devoluta con i motivi di appello, anche se il giudice abbia frainteso il preciso tenore della deduzione di parte.
  • La disciplina sopravvenuta che amplia il termine per presentare dichiarazioni integrative non si applica retroattivamente a situazioni in cui i termini di decadenza previgenti siano già integralmente spirati.
  • Nel processo tributario, il diritto al rimborso soggiace al termine biennale dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, che, se decorso, comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • Il contribuente non può invocare la nuova disciplina delle dichiarazioni integrative se, in fatto, non ha mai presentato alcuna dichiarazione integrativa e il credito non risulta esposto in alcuna dichiarazione valida.
  • La scelta legislativa di non attribuire efficacia retroattiva alla modifica dei termini per le dichiarazioni integrative risponde a esigenze di certezza degli adempimenti fiscali e non integra, di per sé, una violazione del principio di uguaglianza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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