Cassazione Civile, Ordinanza n. 28313/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili e ricavi non dichiarati. In appello, la CTR aveva annullato solo alcuni rilievi e aveva confermato, per quanto qui rileva, il rilievo relativo al trattamento di fine mandato degli amministratori, ritenendo deducibili per competenza gli accantonamenti anche senza atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto; aveva inoltre confermato il rilievo sui maggiori ricavi da vendite di cellulari, basato su una percentuale di ricarico dell'11%. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che l'art. 105 TUIR, in combinato con l'art. 17 TUIR, richiede, per la deducibilità per competenza degli accantonamenti per indennità di fine mandato degli amministratori, che il diritto all'indennità risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e che, in difetto, operi il principio di cassa. La società ha proposto ricorso incidentale lamentando che il calcolo della percentuale di ricarico fosse fondato su una media aritmetica semplice e non su una media ponderata, e quindi non sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo sulla deducibilità degli accantonamenti per trattamento di fine mandato degli amministratori: il rinvio dell'art. 105, comma 4, TUIR all'art. 17, comma 1, lett. c), è un rinvio pieno e richiede anche che il diritto all'indennità risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. Poiché nel caso concreto gli amministratori erano stati nominati a tempo indeterminato prima della delibera assembleare che aveva riconosciuto l'indennità, mancavano i presupposti per la deduzione per competenza. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, perché diretto a sollecitare una nuova valutazione di fatto sulla percentuale di ricarico e sul mercato dei beni, attività estranea al giudizio di legittimità. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
la norma, richiamata dall'art. 105 TUIR, richiede per la deducibilità per competenza del trattamento di fine mandato che il diritto all'indennità risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto.
il rinvio all'art. 17, comma 1, lett. c), è un rinvio pieno, esteso anche alle condizioni di deducibilità previste dalla disposizione richiamata; in mancanza dei presupposti, l'accantonamento non è deducibile per competenza.
in assenza dei requisiti per la deduzione per competenza, trova applicazione il principio di cassa per la deducibilità dei compensi degli amministratori.
è il parametro del vizio di violazione di legge invocato nei motivi di ricorso.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di riparto dell'onere della prova.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza.
richiamato nel motivo incidentale in materia di accertamento induttivo e presunzioni sui ricavi.
richiamato nel motivo incidentale.
richiamato nel motivo incidentale.
richiamato nel motivo incidentale.
richiamato nel motivo incidentale in tema di accertamento IVA.
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza solo se il diritto all'indennità risulta da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e che ne specifichi l'importo.
- Il rinvio contenuto nell'art. 105 TUIR all'art. 17 TUIR va inteso come rinvio pieno: non riguarda soltanto la categoria del rapporto, ma anche tutte le condizioni poste dalla norma richiamata per l'imputazione dell'accantonamento a competenza.
- Se mancano i presupposti per la deduzione per competenza del trattamento di fine mandato, la deducibilità segue il principio di cassa previsto per i compensi degli amministratori.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- Le presunzioni poste a base dell'accertamento tributario devono essere censurate in cassazione senza trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sulla congruità del criterio di calcolo adottato.
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