Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29352/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito in Firenze, per il quale la società proprietaria aveva presentato procedura Docfa attribuendogli la classe 15. L'Ufficio aveva invece rettificato il classamento attribuendo la classe 17 e individuando una diversa superficie tassabile. La contribuente aveva contestato sia la superficie considerata sia, soprattutto, il difetto di motivazione dell'atto di accertamento, sostenendo che l'avviso contenesse richiami generici e stereotipati e non spiegasse in modo intellegibile le ragioni della riclassificazione; in appello aveva inoltre insistito sul confronto con unità immobiliari similari e sulla corretta applicazione dei criteri normativi di classamento. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di nullità per difetto di motivazione; nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e sul classamento catastale; violazione delle norme tecniche e catastali in tema di classamento e dell'art. 2697 c.c. La parte pubblica ha resistito con controricorso. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso perché la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, poi accettata dall'Agenzia delle Entrate. La rinuncia, ritenuta rituale e idonea ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre compensato le spese di lite e ha escluso l'ulteriore contributo unificato, osservando che il relativo meccanismo sanzionatorio non opera nel caso di inammissibilità sopravvenuta/estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione apparente o mancante.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del divieto di omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni ritualmente dedotte.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della necessaria motivazione della sentenza.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per denunciare la carenza di motivazione della decisione tributaria.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 3, comma 1, L. n. 241 del 1990

    richiamato quale norma generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • artt. 61 e 75 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamati come norme tecniche sul classamento catastale delle unità immobiliari.

  • artt. 7 e 9 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    richiamati per i criteri di riscontro della destinazione e delle caratteristiche dell'unità immobiliare e per il confronto con le unità tipo della zona censuaria.

  • artt. 8 e 12 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamati nel quadro normativo catastale applicabile al classamento.

  • art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    richiamato nel sistema normativo del classamento catastale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quanto alla ripartizione dell'onere della prova sui presupposti del classamento.

  • art. 390 c.p.c.

    richiamato per affermare i requisiti formali e processuali della rinuncia al ricorso per cassazione.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia valida e, con l'accettazione, per regolare le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere, nel caso di estinzione sopravvenuta per rinuncia, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente depositata e resa nota alla controparte prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio di legittimità e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza necessità di un vero atto accettizio della controparte ai fini dell'effetto estintivo.
  • L'accettazione della rinuncia da parte del resistente rileva essenzialmente ai fini del regime delle spese di lite, non già per la produzione dell'effetto estintivo del processo.
  • Nel processo tributario, la contestazione di un avviso di accertamento catastale può investire sia la motivazione dell'atto sia la correttezza del classamento e della superficie imponibile, ma tali questioni restano prive di esame nel giudizio di legittimità se interviene valida rinuncia al ricorso.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'esito sfavorevole del ricorso non deriva da inammissibilità originaria, ma da estinzione sopravvenuta del giudizio per rinuncia.
  • La censura di riclassamento catastale, per essere fondata, deve confrontarsi con i criteri normativi del classamento e con gli elementi specifici posti a base dell'atto impugnato; tuttavia, nel caso concreto la Corte non ha statuito su tale merito per l'intervenuta estinzione.

Come è indicizzato

MaterieClassamento catastaleContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.