Cassazione Civile, Ordinanza n. 29358/2025 del 06/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società proprietaria di un immobile destinato a laboratorio artigianale, inserito in un complesso edilizio composto da numerose unità analoghe, aveva presentato DOCFA indicando una nuova destinazione e una nuova rendita catastale. L'Ufficio aveva rettificato la proposta attribuendo la categoria D/7 e una rendita diversa. La contribuente aveva impugnato l'avviso deducendo: tardività della notifica rispetto al termine del d.m. n. 701/1994, carenza di motivazione dell'atto di classamento, violazione del procedimento di qualificazione e classificazione catastale e mancato rispetto del contraddittorio/sopralluogo. In cassazione ha riproposto quattro motivi: violazione dell'obbligo di motivazione degli atti catastali; violazione delle norme sul procedimento di classamento e sul coinvolgimento del contribuente; omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente della sentenza d'appello; nullità della decisione per assenza o insufficienza della motivazione, poiché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare le dimensioni dell'immobile e ad aderire all'Ufficio senza valutare le deduzioni e la documentazione della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente perché fondata su un argomento generico e astratto (la sola metratura dell'immobile) e priva di un reale confronto con i criteri normativi di classamento e con le specifiche censure del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I motivi primo, secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per dedurre la violazione di legge in tema di motivazione e di procedimento catastale, ma la Corte ha risolto la controversia sul vizio di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la base del motivo accolto: la motivazione apparente della sentenza integra nullità processuale denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; nel caso concreto il vizio è stato sussunto come motivazione apparente e quindi come nullità ex n. 4.
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea; la decisione impugnata è stata ritenuta carente di uno dei requisiti essenziali.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; un argomento generico e apodittico non è sufficiente.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per il principio della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. e all'art. 111, comma 6, Cost. sia per il principio della ragione più liquida sia per il requisito della motivazione.
art. 276 c.p.c.
Richiamato per l'ordine di trattazione delle questioni, che può essere superato dal principio della ragione più liquida.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dalla ricorrente come parametro dell'obbligo di motivazione dell'avviso catastale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente come fonte dell'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'esigenza di partecipazione del contribuente alle attività istruttorie.
art. 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La Corte ne ha valorizzato il contenuto: il classamento richiede sopralluogo, verifica della destinazione ordinaria e delle caratteristiche influenti sul reddito dell'unità immobiliare.
art. 62 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
La destinazione ordinaria va accertata con riferimento alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell'unità.
art. 8 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La classificazione deve tener conto della destinazione ordinaria, delle caratteristiche oggettive del bene, dell'ubicazione, della tipologia costruttiva e delle consuetudini locali.
art. 8, comma 2, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
La Corte sottolinea che il classamento non può essere fondato sulla sola superficie, ma deve considerare anche ubicazione e caratteristiche dell'unità.
art. 8 e 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamati dalla contribuente per denunciare la violazione del procedimento di qualificazione e classificazione catastale.
d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701
Invocato dalla ricorrente per la contestazione della tempestività della notifica dell'avviso catastale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza è censurabile quando sia solo apparente, cioè quando l'argomentazione sia meramente generica, astratta o apodittica e non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- In materia di classamento catastale, la motivazione non può fondarsi sul solo dato metrico dell'immobile: devono essere considerati la destinazione ordinaria, le caratteristiche costruttive e tipologiche, l'ubicazione e le consuetudini locali.
- L'atto di classamento e la sentenza che lo conferma devono confrontarsi con le specifiche contestazioni del contribuente e con gli elementi fattuali allegati, specie se l'immobile è parte di un complesso con unità simili o comparabili.
- Il classamento riguarda la singola unità immobiliare in concreto, non il fabbricato considerato in modo indifferenziato; perciò occorre valutare le caratteristiche intrinseche del bene e la sua effettiva destinazione funzionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale; quando la motivazione è apparente, il vizio si traduce in nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.
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