Cassazione Civile, Ordinanza n. 29337/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un atto di irrogazione di sanzioni tributarie emesso nei confronti di una persona fisica ritenuta amministratore di fatto e beneficiario delle violazioni commesse da una società a responsabilità limitata in liquidazione, operante nel settore edilizio. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta illegittimità dell’atto sanzionatorio, poiché le sanzioni sarebbero dovute essere irrogate insieme all’avviso di accertamento del tributo ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472/1997, e perché l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso verso la società avrebbe travolto anche le sanzioni. In appello, però, la decisione era stata riformata, ritenendo che il giudice di primo grado fosse incorso in ultrapetizione e che, nel merito, le sanzioni fossero correttamente riferite alla persona fisica autrice e beneficiaria delle violazioni, trattandosi di società meramente fittizia o cartiera. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di primo grado non aveva pronunciato ultra petita ma si era limitato a qualificare giuridicamente le deduzioni difensive, già fondate anche sull’art. 16 d.lgs. n. 472/1997; 2) violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 472/1997; 3) violazione dell’art. 7 d.l. n. 269/2003, lamentando che le sanzioni dovessero comunque gravare sulla società e non sulla persona fisica, e contestando l’accertamento della fittizietà della compagine sociale e della sua qualità di unico beneficiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice di merito aveva realmente pronunciato su una ragione giuridica diversa da quella dedotta dal contribuente, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, e che ciò non si risolveva in una mera diversa qualificazione giuridica consentita dal principio iura novit curia. Ha inoltre dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, perché, sotto la veste di violazione di legge, il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove; la sentenza impugnata aveva infatti compiuto un accertamento fattuale puntuale sulla natura fittizia della società e sul ruolo di amministratore di fatto e beneficiario delle violazioni. La Corte ha poi chiarito che, in tema di sanzioni tributarie, l’art. 7 d.l. n. 269/2003 non si applica quando la società sia solo uno schermo artificioso creato e gestito uti dominus da una o più persone fisiche per commettere le violazioni, con conseguente imputazione personale delle sanzioni agli autori effettivi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del chiesto e del pronunciato; il vizio di ultrapetizione ricorre se viene deciso su un bene della vita diverso o su una causa petendi non dedotta, mentre non ricorre se vi è soltanto diversa qualificazione dei fatti entro il thema decidendum.
art. 113 c.p.c.
Il principio iura novit curia consente al giudice di dare ai fatti e ai rapporti dedotti la qualificazione giuridica corretta e di applicare norme diverse da quelle invocate, purché resti nei limiti delle domande e delle eccezioni.
art. 360 c.p.c.
Sono stati invocati i vizi di nullità della sentenza e di violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che parte delle censure mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto.
art. 17 d.lgs. n. 472/1997
La tesi del ricorrente secondo cui le sanzioni dovessero essere irrogate contestualmente all’avviso di accertamento non è stata accolta; la Corte ha considerato la questione superata dalla diversa ratio della responsabilità personale in caso di società fittizia.
art. 16 d.lgs. n. 472/1997
La pronuncia di merito aveva valorizzato, secondo il ricorrente, un profilo diverso da quello realmente dedotto; la Corte ha però ricostruito la decisione di primo grado come fondata su una causa petendi diversa e non coincidente con quella introdotta.
art. 9 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle sanzioni, ma ritenuto non decisivo rispetto all’accertata imputazione personale delle violazioni.
art. 7 d.l. n. 269/2003
Le sanzioni tributarie sono riferite alla società dotata di personalità giuridica; tuttavia la regola non opera quando la società sia un mero schermo fittizio creato e gestito da persone fisiche che hanno commesso le violazioni a proprio vantaggio, ipotesi in cui le sanzioni colpiscono gli autori effettivi.
art. 111 Cost.
Richiamato nel contesto del diritto di difesa e della corretta delimitazione del thema decidendum, a sostegno della necessità che la decisione resti ancorata alle contestazioni effettivamente formulate.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente per sostenere l’incidenza della dedotta ultrapetizione sul diritto di difesa; la censura non è stata accolta.
art. 47 CDFUE
Richiamato in relazione alla tutela giurisdizionale effettiva, ma senza effetto sull’esito del ricorso.
d.lgs. n. 158/2015
Menzionato nella sentenza di merito per confermare la correttezza dell’entità delle sanzioni.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste quando il giudice decide su una causa petendi o su un bene della vita diverso da quelli introdotti dalle parti; non sussiste invece se il giudice si limita a una diversa qualificazione giuridica dei fatti già dedotti.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di applicare la norma corretta alla fattispecie concreta, ma non gli permette di sostituire il fatto costitutivo della domanda con uno diverso né di introdurre questioni nuove non dedotte e non rilevabili d’ufficio.
- In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- In materia di sanzioni tributarie, la regola dell’imputazione alla società dotata di personalità giuridica non opera quando l’ente sia una struttura meramente fittizia, creata e governata da persone fisiche per commettere violazioni nel proprio interesse; in tal caso le sanzioni si riferiscono agli autori effettivi.
- La presenza di più persone fisiche che abbiano beneficiato o gestito di fatto la società non esclude l’applicazione della disciplina che fa gravare le sanzioni sugli autori reali; può semmai configurarsi un rapporto di solidarietà passiva tra i coobbligati.
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