Cassazione Civile, Ordinanza n. 29345/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un accertamento tributario per il periodo d'imposta 2009 nei confronti di una società, nella quale il resistente era ritenuto amministratore di fatto e autore materiale delle violazioni. Sulla base dell'accertamento erano stati recuperati a imposizione costi ritenuti indeducibili perché inesistenti e, separatamente, era stato emesso nei confronti del resistente un atto di irrogazione di sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto sanzionatorio sostenendo, in sostanza, la duplicazione delle sanzioni e l'illegittimità dell'atto; i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo anche che la sanzione non potesse essere irrogata con atto autonomo e che, comunque, il venir meno dell'accertamento societario facesse cadere il fondamento delle sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per avere il giudice di merito deciso ultra petita, fondando l'annullamento sull'art. 17 d.lgs. 472/1997, cioè sulla mancata contestualità tra accertamento e sanzioni, questione non dedotta dal contribuente; 2) violazione degli artt. 7 d.l. 267/2003 e 11 d.lgs. 472/1997, contestando la decisione nella parte in cui aveva ravvisato una duplicazione sanzionatoria e sostenuto che non vi fosse un vero problema di ne bis in idem; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la CTR affermato apoditticamente che la società non era una mera cartiera. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo per ultrapetizione e il terzo per motivazione apparente; ha respinto il secondo motivo, chiarendo che la censura non coglieva un tema di ne bis in idem in senso convenzionale ma solo di imputazione delle sanzioni tributarie. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha rigettato il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati. In particolare, la Cassazione ha stabilito che il giudice di primo grado aveva deciso su una causa petendi diversa da quella proposta dal contribuente, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e ha inoltre censurato come meramente apodittica e quindi apparente la motivazione con cui era stata esclusa la natura di cartiera della società. È stata invece esclusa la configurabilità di un ne bis in idem convenzionale, poiché la vicenda riguardava sanzioni tributarie riferite alla condotta dell'amministratore di fatto e non una duplicazione tra sanzione penale e amministrativa; è stata anche confermata la non applicabilità dell'art. 7 d.l. 269/2003 al caso dell'interponente/amministratore di fatto, quando il rapporto fiscale fa capo direttamente al soggetto effettivamente autore delle violazioni.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del petitum e della causa petendi; il vizio di ultrapetizione ricorre se viene introdotto un tema diverso da quello dedotto dalle parti o viene attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto.
art. 113 c.p.c.
Il principio iura novit curia consente la diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma non permette di alterare i fatti costitutivi della domanda né di decidere su una causa petendi diversa da quella dedotta.
art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997
Nel caso concreto non poteva costituire il fondamento della decisione di merito se non specificamente dedotto; il giudice di primo grado ha invece fondato l'annullamento sulla non contestualità tra avviso di accertamento e atto sanzionatorio, questione estranea alla domanda proposta.
art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997
La Corte rileva che la questione effettivamente dedotta dal contribuente riguardava la motivazione dell'atto sanzionatorio, in relazione alla presunta duplicazione delle sanzioni e alle difese del ricorrente, non la disciplina dell'art. 17.
art. 7 d.l. n. 269 del 2003
Le sanzioni tributarie relative al rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica, in linea generale, gravano sulla persona giuridica; tuttavia la norma non si applica quando il rapporto fiscale è in realtà quello facente capo direttamente all'interponente o al gestore uti dominus.
art. 11 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina delle sanzioni tributarie applicata nel caso, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché non coglieva il ne bis in idem invocato in senso convenzionale.
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1970
Quando il reddito è traslato all'effettivo possessore, il rapporto fiscale fa capo direttamente al soggetto interponente; ciò esclude l'applicazione della regola speciale dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza della CTR è stata censurata per motivazione apparente, poiché l'affermazione secondo cui la società non era una cartiera era apodittica e priva di effettivi agganci logici con il quadro probatorio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per ultrapetizione e per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale usato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie richiamate dalla ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato per sottolineare l'esigenza di una decisione rispettosa del diritto di difesa e della corretta delimitazione del thema decidendum.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla Corte nel raccordo tra principio di iura novit curia, diritto di difesa e tutela convenzionale del giusto processo.
art. 47 CDFUE
Richiamato in connessione con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nel quadro della delimitazione della controversia.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 3
« Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. »
È la base convenzionale del ne bis in idem penale, ma la Corte precisa che nella fattispecie non si era in presenza di una duplicazione sanzionatoria penale-amministrativa rilevante ai fini convenzionali.
Massime di principio
- Il giudice, pur potendo qualificare giuridicamente in modo autonomo i fatti dedotti, non può sostituire alla causa petendi proposta dalle parti un diverso titolo giuridico non dedotto e non rilevabile d'ufficio; in tal caso si verifica ultrapetizione.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre quando la decisione di merito attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, o si fonda su fatti costitutivi/estintivi diversi da quelli allegati in giudizio.
- Il principio iura novit curia consente al giudice di applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti solo se resta invariato il nucleo fattuale e il thema decidendum delineato dalle domande e dalle eccezioni.
- In materia di sanzioni tributarie, il ne bis in idem convenzionale richiede una vera sovrapposizione tra una sanzione penale e una sanzione amministrativa per la medesima condotta; la mera duplicazione di sanzioni tributarie non coincide automaticamente con tale principio.
- La disciplina speciale dell'art. 7 d.l. n. 269 del 2003, che riferisce le sanzioni alla persona giuridica, non opera quando il rapporto fiscale è in realtà imputabile direttamente all'interponente o al gestore uti dominus, per effetto della traslazione del reddito all'effettivo possessore.
- Una motivazione meramente assertiva, priva di effettiva connessione logica con le risultanze di causa, integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
- Ai fini dell'eccezione di 'cartiera', non è sufficiente un'affermazione apodittica sul numero di dipendenti o prestatori d'opera: occorre un effettivo percorso argomentativo che colleghi i dati probatori alla conclusione sulla vitalità o fittizietà della società.
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