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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29356/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile commerciale sito in Firenze. La società proprietaria aveva presentato due denunce DOCFA proponendo la classe 15; l'Ufficio aveva rettificato attribuendo la classe 17 e una superficie tassabile maggiore. La contribuente aveva impugnato gli avvisi deducendo carenza di motivazione e incongruenza del classamento, ma la CTP e poi la CTR avevano respinto i ricorsi. In cassazione la società articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990 per motivazione apparente o stereotipata dell'avviso, sostenendo che l'Ufficio avesse integrato la motivazione solo in giudizio; (2) violazione delle norme catastali sul classamento e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice d'appello avesse errato nel ritenere corretto il classamento in classe 17 senza adeguato confronto con le unità tipo e con elementi comparativi; (3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse fondato la decisione su circostanze non vere o comunque non decisivamente provate, in particolare sul preteso consolidamento di un precedente classamento e sulla comparazione con immobili analoghi. Tuttavia, prima della decisione la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettato dall'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i tre motivi perché prende atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e dell'accettazione dell'Agenzia delle Entrate. Ne dichiara pertanto l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite; esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la sanzione non opera per l'inammissibilità sopravvenuta o per la rinuncia intervenuta nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    L'atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di comprendere natura ed entità della pretesa; la doglianza della contribuente era incentrata sull'asserita insufficienza della motivazione.

  • art. 3 L. 241/1990

    È invocato quale parametro della necessaria motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • artt. 61 e 75 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamati per la disciplina del classamento catastale, fondato su destinazione ordinaria, caratteristiche influenti sul reddito e confronti con le unità tipo.

  • artt. 7 e 9 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamati in relazione ai criteri di collocazione dell'unità immobiliare nelle categorie e classi catastali.

  • artt. 8 e 12 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamati tra le norme catastali poste a fondamento del secondo motivo.

  • art. 11 d.l. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154

    Richiamato insieme alla normativa catastale sul procedimento di classamento.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per censurare il riparto dell'onere della prova circa la correttezza del classamento attribuito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametrava il terzo motivo, fondato sull'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve soddisfare i requisiti formali previsti da tale norma.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di rinuncia validamente perfezionata, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte della controparte esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la sanzione non si applica alla rinuncia o all'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, una volta rituale e portata a conoscenza della controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di un'accettazione costitutiva; l'eventuale accettazione rileva soprattutto ai fini delle spese.
  • Quando interviene rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte non deve esaminare i motivi di impugnazione perché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
  • In presenza di rinuncia accettata dalla controparte, il giudice può compensare le spese e non applicare il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di effetto non riconducibile all'inammissibilità originaria del gravame.
  • In materia di classamento catastale, la motivazione dell'atto deve comunque consentire al contribuente di comprendere le ragioni della riclassificazione e i criteri comparativi utilizzati; la censura, tuttavia, nel caso concreto non è stata scrutinata per l'intervenuta estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieClassificazione catastaleImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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