Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2004, maggiori importi ai fini IVA, IRES e IRAP nei confronti di una società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo legittimo l'accertamento, fondato sull'incongruità dei ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore e, in motivazione, anche su un richiamo all'antieconomicità dell'attività. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria per asserita mancanza di adeguata esposizione di fatti e difese; 2) violazione delle norme sull'appello tributario per asserita genericità/inammissibilità dell'appello dell'Ufficio; 3) doglianza di inammissibilità dell'appello perché l'Ufficio avrebbe mutato la giustificazione dell'atto rispetto all'avviso; 4) erronea sovrapposizione tra accertamento analitico-induttivo e accertamento fondato sugli studi di settore; 5) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la CTR valorizzato elementi non dedotti; 6) violazione dell'onere della prova e delle regole processuali per aver ritenuto legittimo l'accertamento nonostante l'Ufficio non avesse provato i presupposti dello standardizzato, con richiamo alla non contestazione; 7) vizio motivazionale e violazione delle regole sulla valutazione delle prove per avere la CTR fondato la decisione su circostanze non provate; 8) ulteriore vizio motivazionale e violazione della disciplina degli studi di settore per avere affermato l'antieconomicità senza un adeguato giudizio di idoneità degli elementi addotti dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi concernenti la motivazione della sentenza d'appello e la specificità dell'appello dell'Ufficio, affermando che la sentenza tributaria può contenere una sintetica esposizione dei fatti e che l'impugnazione in appello è sufficientemente specifica anche se le ragioni di censura emergono implicitamente dal complesso dell'atto. Ha inoltre osservato che la motivazione della CTR verteva sostanzialmente sugli studi di settore e sulla incongruità dei ricavi, sicché il riferimento all'antieconomicità era solo una improprietà terminologica e non un errore decisivo. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo e ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione, o che denunciavano un vizio motivazionale non più deducibile secondo il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre ha rilevato la carenza di autosufficienza quanto alle dedotte non contestazioni. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, perché l'Agenzia si era costituita solo ai fini dell'eventuale discussione orale.
Norme richiamate
La sentenza tributaria può contenere una sintetica esposizione dei fatti, purché consenta di cogliere causa, oggetto della controversia e thema decidendum.
Richiamato insieme all'art. 36 quale parametro formale della decisione tributaria.
L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che l'atto, considerato nel suo complesso, contenga una contestazione univoca della decisione di primo grado.
La censura è infondata/inammissibile quando mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o il contenuto della motivazione, non una vera pronuncia ultra/extra petita.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa inammissibilità dell'appello, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla CTR in relazione alla rettifica analitico-induttiva; la Cassazione ha ricondotto la motivazione sostanzialmente agli studi di settore e alla incongruità dei ricavi.
Norma richiamata in relazione all'accertamento standardizzato e agli studi di settore.
Norma richiamata come base dell'accertamento fondato sugli studi di settore.
art. 91 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con altre norme, senza accoglimento della censura.
Richiamato dalla ricorrente sul piano della motivazione amministrativa; la censura non è stata accolta.
La doglianza non può tradursi in una rivalutazione del convincimento del giudice di merito.
La critica al prudente apprezzamento delle prove non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.
Richiamato dalla ricorrente per l'onere probatorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta alla rivalutazione del merito e priva di autosufficienza.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle difese e dell'onere di prova nel processo tributario.
Richiamato dalla ricorrente in tema di non contestazione e preclusioni difensive.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle scansioni processuali delle difese.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle scansioni processuali delle difese.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole sulle difese e sulle preclusioni.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale; alcune censure sono state ritenute infondate, altre inammissibili perché in realtà dirette al merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità processuali o errori procedurali; la Corte ha escluso che le doglianze in realtà identifichino un vizio processuale reale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ha applicato il nuovo perimetro del vizio motivazionale, affermando l'inammissibilità delle censure che mirano a una nuova valutazione del merito o delle prove.
Richiamato per delimitare l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Richiamato per giustificare un'interpretazione restrittiva delle cause di inammissibilità dell'appello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ha ribadito l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti quando si deduce un fatto pacifico o una non contestazione.
art. 11 settembre 2012
depositata dopo l'11.9.2012
La Corte ha applicato il regime del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. ai provvedimenti depositati dopo tale data.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sentenza di merito soddisfa il requisito motivazionale anche con una esposizione sintetica, purché consenta di individuare fatti rilevanti, oggetto dell'accertamento e thema decidendum.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va accertata in modo restrittivo: è sufficiente che, dal testo complessivo dell'atto, emerga in modo univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni della censura.
- L'accertamento fondato sugli studi di settore può essere sorretto dalla rilevata incongruità o incoerenza dei ricavi dichiarati; un improprio richiamo all'"antieconomicità" non incide, di per sé, sulla correttezza della decisione se la motivazione è sostanzialmente ancorata allo standardizzato.
- In cassazione non è consentito trasformare doglianze di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del convincimento del giudice di merito.
- Quando si deduce che il giudice abbia trascurato un fatto asseritamente pacifico o non contestato, il ricorso deve indicare specificamente dove quel fatto sia stato allegato e provato, nonché trascrivere i passaggi processuali rilevanti, pena l'inammissibilità.
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