Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il dipendente di una società del gruppo ha ricevuto nel 2004 diritti di opzione per acquistare azioni della controllante estera. Nel 2006 ha esercitato l'opzione e ha venduto contestualmente le azioni; il datore di lavoro ha assoggettato a Irpef, come reddito di lavoro dipendente, il differenziale tra prezzo di vendita e valore delle azioni al momento dell'assegnazione dell'opzione. Il contribuente ha chiesto il rimborso sostenendo che, in assenza di disciplina transitoria, dovesse applicarsi il regime vigente al momento dell'assegnazione dell'opzione, per effetto dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, L. n. 212/2000, con tassazione agevolata delle plusvalenze da stock options. In via subordinata ha sostenuto che, ai fini del calcolo della base imponibile, si dovesse tener conto anche della rivalutazione fiscale effettuata nel 2005, invocando la disciplina sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni e il divieto di doppia imposizione. Rigettata l'istanza in sede amministrativa e nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 3 L. n. 212/2000 e dell'art. 51, comma 2, lett. g-bis, t.u.i.r. per avere la CTR applicato la disciplina vigente al momento dell'esercizio dell'opzione; violazione dell'art. 163 t.u.i.r., dell'art. 53 Cost. e della L. n. 448/2001 per non avere riconosciuto rilievo alla rivalutazione del 2005.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, per le stock options, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento dell'esercizio dell'opzione e del trasferimento delle azioni, non quella esistente al momento dell'attribuzione del diritto di opzione; inoltre, la novella del 2006 ha inciso sulle condizioni di accesso all'imposta sostitutiva e non soggiace al principio generale di differimento dell'efficacia delle norme tributarie periodiche di cui all'art. 3 L. n. 212/2000. Ha anche escluso che la rivalutazione fiscale del 2005 possa essere utilizzata per ridurre la tassazione di un reddito qualificato come lavoro dipendente, poiché quel meccanismo riguarda le plusvalenze da redditi diversi e non le stock options tassate come reddito di lavoro. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, lett. g-bis, d.P.R. n. 917/1986
nella formulazione vigente a seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. 03/10/2006, n. 262, convertito in L. 24/11/2006, n. 286
La tassazione agevolata delle stock options si applica solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma vigente al momento dell'esercizio dell'opzione; la novella ha modificato le condizioni di accesso all'agevolazione.
art. 3, comma 1, secondo periodo, L. n. 212/2000
relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono
Non si applica alla disciplina delle stock options, perché la norma incide su un'imposta sostitutiva avente natura istantanea e non su un tributo periodico.
art. 1, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato insieme all'art. 3 dello Statuto del contribuente a sostegno della tesi del ricorrente, senza accoglimento.
art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005
Il rinvio alla disciplina della rivalutazione del valore delle partecipazioni non si estende alle stock options tassate come reddito di lavoro dipendente.
La rivalutazione ivi prevista riguarda plusvalenze e minusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni, cioè redditi diversi di natura finanziaria, non i proventi da stock options qualificati come reddito di lavoro dipendente.
La rivalutazione fiscale ha rilievo nel regime delle plusvalenze dei redditi diversi, non in quello delle stock options considerate reddito di lavoro dipendente.
È stato escluso il rischio di doppia imposizione invocato dal contribuente, anche perché l'eventuale imposta sostitutiva può essere oggetto di rimborso.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non vi ha ravvisato un profilo di illegittimità della tassazione applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle stock options assegnate al lavoratore, il regime fiscale applicabile va individuato con riferimento al momento dell'esercizio dell'opzione e del trasferimento delle azioni, non al momento in cui l'opzione fu originariamente attribuita.
- L'art. 3, comma 1, secondo periodo, della L. n. 212/2000 si riferisce ai tributi periodici e non impedisce l'applicazione immediata di una modifica normativa che incida su un'imposta sostitutiva di natura istantanea.
- La disciplina agevolativa sulle stock options opera solo se, al momento rilevante, ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma vigente; il venir meno anche di una delle condizioni esclude l'agevolazione.
- La rideterminazione fiscale del valore delle partecipazioni ai sensi della L. n. 448/2001 riguarda le plusvalenze da redditi diversi e non può essere estesa alle stock options tassate come reddito di lavoro dipendente.
- Non sussiste violazione del principio di affidamento per il solo fatto che, al momento dell'offerta dell'opzione, il contribuente speri in un futuro incremento del valore delle azioni, perché tale incremento non è certo né prevedibile al punto da cristallizzare il regime fiscale originario.
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