Cassazione Civile, Ordinanza n. 14500/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., ha rilevato che le procedure di definizione agevolata attivate dalla società erano andate a buon fine, sulla base delle ricevute dei pagamenti e dell'attestazione dell'Ufficio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di ciascuna parte per quanto sostenuto.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società di leasing avvisi di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, contestando l'indebita deduzione di costi inesistenti, l'indebita detrazione dell'IVA in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti e l'errata applicazione della percentuale forfettaria di IVA sui canoni di contratti di leasing nautico. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente solo sul primo rilievo e lo aveva respinto sul profilo della percentuale di non imponibilità IVA; la CTR aveva confermato la decisione. Contro tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia la società contribuente, con dieci motivi, sia l'Agenzia delle entrate, con due motivi. Nelle more, la società aveva chiesto la definizione agevolata delle controversie e delle cartelle collegate ai profili di soccombenza, producendo la prova dei pagamenti e risultando confermata dall'Ufficio l'avvenuta regolarizzazione.
Norme richiamate
quando sono proposti ricorsi separati avverso la medesima sentenza, la Corte dispone la riunione dei giudizi.
la definizione agevolata delle pretese fiscali ha effetto estintivo del giudizio se la procedura si perfeziona con il regolare pagamento dovuto.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
l'adesione alla definizione agevolata, ove completata con il pagamento e riscontrata dall'Ufficio, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, quando risulti perfezionata con il pagamento integrale o comunque dovuto e sia confermata dall'amministrazione finanziaria, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di ricorsi contrapposti avverso la medesima sentenza, la Corte procede alla loro riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
- Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata, non viene esaminato il merito dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
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