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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che la controversia era stata definita per effetto della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, richiamata dalle parti nelle memorie. Di conseguenza ha dichiarato l’estinzione del processo e ha compensato le spese di lite. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura proposta contro la sentenza della CTR.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia traeva origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2004 nei confronti di una società. In primo grado la cartella era stata annullata per il mancato invio dell’avviso bonario; in appello l’Amministrazione finanziaria aveva ottenuto riforma della decisione, con conferma della legittimità della pretesa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e del rispetto dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo. Prima dell’adunanza camerale, tuttavia, la società ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, e l’Agenzia delle Entrate ha aderito a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    La CTR aveva ritenuto rispettato il dovere di comunicazione nell’ambito dei controlli automatizzati, escludendo l’illegittimità della cartella per mancato avviso bonario.

  • art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973

    La ripresa fiscale oggetto della cartella è stata confermata come legittimamente emessa all’esito del controllo automatizzato.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016

    È stata ritenuta applicabile la definizione agevolata della controversia, con conseguente estinzione del processo.

Massime di principio

  • Quando le parti danno atto dell’intervenuta definizione agevolata della lite tributaria e tale definizione è riconducibile alla previsione normativa applicabile, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame del merito.
  • In presenza di estinzione del processo per definizione della controversia, le spese possono essere compensate se la Corte ne rileva i presupposti in base all’accordo o all’adesione di entrambe le parti.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto cartelle da controllo automatizzato, la lite sul previo avviso bonario può restare assorbita ove intervenga una definizione agevolata che chiuda la controversia prima della decisione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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