Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato un credito di imposta IVA nei confronti di una società immobiliare. In origine la società aveva presentato un interpello disapplicativo per ottenere l'esclusione della disciplina delle società non operative, sostenendo di possedere solo terreni edificabili non ancora edificati e di non poter essere considerata di comodo. L'Ufficio ha ritenuto invece applicabile la disciplina delle società non operative, osservando che il mancato avvio della costruzione derivava da una scelta imprenditoriale e non da sopravvenute circostanze oggettive. La CTR ha confermato il rigetto del ricorso e della successiva appello. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo omesso esame di un fatto decisivo: la spettanza esclusiva all'organo amministrativo della valutazione sulla classificazione degli immobili come 'beni merce' o 'beni patrimonio' secondo corretti principi contabili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che si trattava di una ipotesi di 'doppia conforme' ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., senza che la ricorrente avesse allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Inoltre ha osservato che la censura non indicava un vero fatto storico decisivo, ma mirava a contestare la qualificazione giuridico-contabile della fattispecie, e comunque non colpiva la specifica ratio decidendi della CTR, fondata sulla conoscenza del blocco all'edificabilità già al momento dell'acquisto del terreno e sulla conseguente scelta coerente di rinviare indefinitamente la commercializzazione e di attivare l'interpello disapplicativo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è invocabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per contestare valutazioni giuridiche o qualificazioni della fattispecie.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di 'doppia conforme' il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non allega e specifica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato quale base dell'interpello disapplicativo volto a ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative.
art. 30, legge n. 724 del 1994
È la disciplina delle società non operative o di comodo, applicata dall'Amministrazione e oggetto della richiesta di disapplicazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, decisivo e specificamente discusso tra le parti; non è sufficiente censurare la valutazione o qualificazione della prova o della fattispecie compiuta dai giudici di merito.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorrente che denunci il vizio motivazionale deve indicare puntualmente la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La censura per omesso esame deve essere coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una specifica circostanza fattuale non attaccata, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- La classificazione contabile di beni e scelte imprenditoriali non può essere prospettata in cassazione come semplice vizio motivazionale se, in realtà, si mira a contestare apprezzamenti di merito già compiuti dai giudici di merito.
- La disciplina delle società non operative può essere disapplicata tramite interpello solo quando il contribuente alleghi e dimostri circostanze oggettive sopravvenute idonee a giustificare il mancato svolgimento dell'attività tipica; la mera scelta imprenditoriale non basta a escluderne l'applicazione.
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