Cassazione Civile, Ordinanza n. 14491/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la controversia era stata definita in via agevolata e che, per effetto dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta della contribuente, il giudizio doveva essere dichiarato estinto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo e compensato le spese di lite, senza esaminare nel merito i quattro motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società per ritenute alla fonte relative all'anno 2000 e accessori. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la pretesa fiscale e superando la decisione di primo grado che aveva invece reputato la cartella non sufficientemente motivata. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contro tale sentenza. Successivamente, la contribuente ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata; l'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha aderito alla richiesta chiedendo la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.
Norme richiamate
La domanda di definizione agevolata proposta dalla contribuente costituiva il presupposto della cartella poi emessa a seguito di revoca della definizione.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del processo quando la relativa istanza è accolta e la controversia risulta definita, con compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è oggetto di definizione agevolata e l'ufficio aderisce alla richiesta di estinzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione del rapporto tributario determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della cartella impugnata.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata della lite, la Corte può compensare le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14489/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14490/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14492/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14499/2022 del 09/05/2022
- ordinanza_civile · 9 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14500/2022 del 09/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →