Cassazione Civile, Ordinanza n. 14498/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, maggior reddito professionale e redditi d'impresa, emettendo avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso. In appello, la CTR Liguria aveva confermato l'annullamento ritenendo l'Ufficio decaduto dal potere impositivo: secondo il giudice regionale, la consegna dell'avviso ai messi notificatori del Comune di Bubbio era avvenuta il 2.1.2013, oltre il termine del 31.12.2012, e non poteva valere la prima notifica effettuata presso la precedente residenza di Latina, mancando comunque prova di una consegna tempestiva dell'atto ai messi notificatori. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la prima notifica era stata attivata il 17.12.2012, cioè entro trenta giorni dalla variazione di residenza/domicilio fiscale della contribuente (15.12.2012), e che anche la seconda attivazione era avvenuta nel termine di trenta giorni consentito dalla norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di variazione dell'indirizzo del contribuente, il termine dilatorio di trenta giorni previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 decorre dalla comunicazione della variazione fatta dal contribuente, non dal successivo perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica. Tuttavia ha ritenuto il motivo privo di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché l'Agenzia non aveva trascritto né richiamato le relate di notifica dell'avviso di accertamento e non aveva indicato la data della comunicazione della variazione di residenza, impedendo ogni verifica sulla tempestività delle notifiche. Il ricorso è stato quindi respinto e la decisione della CTR è stata confermata; le spese di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
termine dilatorio di trenta giorni
In caso di variazione dell'indirizzo del contribuente, il termine di trenta giorni per la notificazione decorre dalla comunicazione della variazione effettuata dal contribuente, e non dal perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina delle notifiche degli avvisi di accertamento.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità per mancata trascrizione o puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, in particolare delle relate di notifica e della data di comunicazione della variazione di residenza.
Massime di principio
- Nel regime delle notificazioni degli atti impositivi, quando il contribuente comunica la variazione del proprio indirizzo, il termine dilatorio previsto per l'efficacia del mutamento decorre dalla comunicazione stessa, non dall'aggiornamento formale dei registri anagrafici.
- Il ricorrente per cassazione che deduca errori nella valutazione della tempestività della notifica deve rispettare l'onere di specificità del ricorso, indicando con precisione e trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti, nonché i dati fattuali necessari al controllo della censura.
- Se il motivo di ricorso non consente alla Corte di verificare i presupposti di fatto della violazione di legge dedotta, la censura è inammissibile anche quando si richiami un principio di diritto astrattamente corretto.
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