Cassazione Civile, Ordinanza n. 08263/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata nel 2014 per IVA, IRAP e ritenute relative ad annualità 2006 e 2008, conseguente a tre procedure di controllo automatizzato e alla successiva decadenza da rateazioni concesse su avvisi bonari. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, la tardività della notifica per intervenuta decadenza del potere di riscossione, la mancata prova della notifica degli atti prodromici e, in appello, l'assenza di contestazione su uno dei ruoli. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che il termine biennale riguardasse l'iscrizione a ruolo e che l'operato dell'Agenzia fosse conforme a legge. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione; 2) violazione dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 e delle regole di diritto intertemporale, assumendo che il termine biennale si riferisse alla notifica della cartella e non alla sola iscrizione a ruolo; 3) violazione delle norme sulla decadenza dalla rateazione e sul controllo automatizzato; 4) omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, e assorbiti il terzo e il quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che, nel regime applicabile ratione temporis, l'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 imponeva la notificazione delle cartelle di pagamento entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, e non la mera iscrizione a ruolo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Il primo motivo è stato rigettato perché la motivazione della CTR non era apparente; gli altri due motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato sulle dichiarazioni dei redditi.
art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato ai fini IVA.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
richiamato come norma che consente la definizione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato con pagamento rateale.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 462/1997
richiamato nel quadro della disciplina del pagamento rateale conseguente alla comunicazione di irregolarità.
art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997
nel testo applicabile ratione temporis prevedeva che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto in misura piena.
art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997
nel regime applicabile al caso stabiliva che la notificazione delle cartelle conseguenti all'iscrizione a ruolo dovesse avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo; la Corte afferma che il termine riguarda la notifica della cartella, non la sola iscrizione a ruolo.
art. 15-ter D.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla CTR nel ragionamento sulla sanzione piena in caso di decadenza dal rateizzo.
richiamato dalla parte ricorrente sul piano del diritto intertemporale per negare l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta.
richiamato dalla parte ricorrente sul piano dell'irretroattività delle disposizioni tributarie sfavorevoli.
invocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
richiamato dalla ricorrente sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'omessa pronuncia.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la pacificità della decadenza relativa a uno dei ruoli.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 159/2015
richiamato per chiarire la disciplina intertemporale della riforma del 2015 dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997.
Massime di principio
- Nel regime previgente dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997, il termine biennale di decadenza riguarda la notificazione della cartella di pagamento conseguente alla decadenza dal piano rateale, non la mera iscrizione a ruolo.
- La disciplina sopravvenuta che ha riscritto l'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 non ha efficacia retroattiva e non può essere applicata a fattispecie anteriori secondo una logica sfavorevole al contribuente.
- La motivazione è solo apparente quando, pur sintetica, rende comunque percepibile la ratio decidendi e consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
- In sede di legittimità, la deduzione di una mancata contestazione processuale richiede specifica autosufficienza, con riproduzione degli atti rilevanti su cui si fonda l'assunto.
- Se è accolto il motivo che investe il presupposto temporale della pretesa tributaria, restano assorbiti gli ulteriori motivi che presuppongono la persistente validità della cartella o la sua corretta formazione.
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