Cassazione Civile, Ordinanza n. 00782/2025 del 12/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento presupposte e, conseguentemente, eccependo prescrizione e decadenza del diritto alla riscossione. In primo grado il ricorso è stato accolto solo per una tassa automobilistica, ritenuta prescritta, mentre la decisione è stata confermata in appello. In Cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si è denunciata la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo l'invalidità della notifica per uso del rito degli irreperibili relativi nonostante l'indicazione di destinatario "trasferito" e per mancanza di sottoscrizione/timbri negli avvisi di ricevimento; con il secondo si è dedotta la violazione dell'art. 18 del D.P.R. n. 445 del 2000, censurando la ritenuta piena efficacia probatoria delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte dall'agente della riscossione e l'asserita tardività del disconoscimento della loro conformità agli originali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, nella parte esaminabile, il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva accertato la regolarità della notificazione ex art. 140 c.p.c.: deposito alla casa comunale, affissione dell'avviso alla porta e invio della raccomandata informativa erano stati correttamente eseguiti, e la dicitura errata "trasferito" in relata non incideva sulla conoscibilità dell'atto. Ha inoltre osservato che, per la validità della notifica, è sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, senza necessità di prova della materiale consegna al destinatario; la censura sulle mancate sottoscrizioni è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e, in parte, come critica alla valutazione del materiale documentale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte regionale non aveva negato in astratto l'assenza di potere di autentica dell'agente della riscossione, ma aveva applicato l'art. 2719 c.c., ritenendo le copie equiparabili a copie semplici e quindi efficaci fino a formale, specifico e tempestivo disconoscimento ex artt. 214 e 215 c.p.c., disconoscimento che nel caso era stato tardivo e generico. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
avviso ex art. 50, comma 2
individua l'atto di intimazione di pagamento impugnato dal contribuente.
art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato insieme alle norme sulla notificazione degli atti tributari.
per la notificazione al destinatario temporaneamente assente o irreperibile relativo, è sufficiente il compimento degli adempimenti previsti dalla norma e la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
art. 18 D.P.R. n. 445 del 2000
riserva il potere di autenticazione delle copie ai pubblici ufficiali; l'agente della riscossione non è abilitato ad attestare la conformità delle copie degli avvisi di ricevimento, ma l'eventuale autenticazione invalida è tamquam non esset.
le copie fotostatiche o fotografiche non autenticate hanno efficacia probatoria piena fino a formale disconoscimento della conformità agli originali.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere formale, specifico, non equivoco e tempestivo, nei termini processuali previsti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del ricorso per cassazione per denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, consente la declaratoria dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1, comma 222, L. n. 197 del 2022
richiamato dalla resistente in relazione all'automatico annullamento di alcune cartelle, ma la circostanza non è stata valutata per mancanza di idoneo supporto documentale.
Massime di principio
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, la validità non dipende dalla prova della materiale ricezione della raccomandata informativa, ma dalla produzione dell'avviso di ricevimento e dal compimento degli adempimenti richiesti dalla norma, idonei a rendere ragionevole la conoscibilità dell'atto.
- L'uso di una formula inesatta nella relata di notifica non invalida automaticamente la notificazione se, dalla complessiva attività compiuta, risulta che ricorrevano i presupposti sostanziali e formali della disciplina applicata.
- Le copie fotostatiche o fotografiche di documenti processualmente prodotti conservano efficacia probatoria piena fino a quando la parte interessata non ne contesti in modo formale, specifico, non equivoco e tempestivo la conformità agli originali.
- Il disconoscimento tardivo o generico della copia non è sufficiente a privarla di efficacia probatoria; in tal caso il giudice può valorizzarla come documento idoneo alla decisione.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Le doglianze che richiedono una rivalutazione del materiale documentale o che non riproducono in modo autosufficiente il contenuto degli atti rilevanti non sono scrutinabili come vizi di violazione di legge.
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