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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14967/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi per le annualità 2000 e 2001, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. La contribuente ha impugnato la cartella sostenendo, in sostanza, di non essere tenuta all’IRAP perché svolgeva un’attività di lavanderia di piccole dimensioni, a gestione familiare e priva di autonoma organizzazione, nonché denunciando: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la CTR valorizzato le proprie dichiarazioni e la mancata contestazione dell’Ufficio sulla natura dell’attività; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta nullità della cartella per mancato invio della comunicazione preventiva e dell’invito di cui all’art. 6, commi 2 e 5, L. n. 212/2000, oltre che sulla censura relativa all’iscrizione a ruolo, per l’anno 2000, soltanto di interessi e sanzioni; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., per avere la CTR ritenuto la cartella sufficientemente motivata senza adeguata illustrazione delle ragioni dell’iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e perché, in tema di IRAP e impugnazione della cartella per omesso versamento di quanto dichiarato, spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare il fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria, ossia la mancanza di autonoma organizzazione; ha inoltre rilevato che il motivo non rispettava gli oneri di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e, in presenza di doppia conforme, non risultavano indicate le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità, poiché il ricorso non riportava in modo puntuale i passi dell’atto introduttivo e dell’atto di appello necessari a verificare l’asserita omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era esistente e sufficiente, non integrando una motivazione apparente; la censura mirava in realtà a una nuova valutazione di merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    legittima il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e l’emissione della cartella per omesso versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    consente il controllo automatizzato in materia IVA e l’iscrizione a ruolo delle somme dichiarate e non versate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione del principio di non contestazione deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente in cassazione di censurare la valutazione di merito delle prove se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 2697 c.c.

    in tema di IRAP, quando il contribuente contesti un debito dichiarato, grava su di lui la prova del fatto impeditivo dell’obbligazione tributaria, cioè l’assenza di autonoma organizzazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti rilevanti, anche quando si deduca omessa pronuncia o violazione del principio di non contestazione.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con il principio di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il ricorrente trascrive puntualmente le domande e i motivi non esaminati.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la motivazione non è nulla se, pur sintetica, rende percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta o apparenza della motivazione, non quando la motivazione sia succinta ma intelligibile.

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione, ma non violato ove la decisione esponga, sia pure in forma sintetica, la ragione del rigetto.

  • art. 6, commi 2 e 5, L. n. 212/2000

    la loro violazione è censurabile solo se la questione sia stata specificamente dedotta e riportata in cassazione.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in relazione alla dedotta insufficienza motivazionale della cartella per iscrizione a ruolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, comporta il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per l’ulteriore importo da versare in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, e non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle deduzioni difensive.
  • Chi impugna una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato e contesta un’imposta dichiarata ma non versata deve provare il fatto impeditivo dell’obbligazione; in materia IRAP, ciò significa dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di violazione del principio di non contestazione è inammissibile se il ricorso non riproduce in modo puntuale i passaggi degli atti processuali rilevanti.
  • La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente e non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del merito.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato e richiede di evidenziare che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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