Cassazione Civile, Ordinanza n. 14922/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di un residuo corrispettivo relativo a opere eseguite in forza di un contratto di subappalto. La società ingiunta proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito, sostenendo l'esistenza di una clausola contrattuale che devolveva in via esclusiva al Tribunale di Napoli ogni controversia nascente dal contratto. Il tribunale dichiarava la propria incompetenza a favore di Napoli e la nullità del decreto ingiuntivo. La società creditrice proponeva regolamento di competenza con due motivi: con il primo lamentava che il tribunale avesse deciso l'eccezione senza considerare le difese svolte nella comparsa di risposta e senza tener conto che il credito sarebbe stato riferito a opere extra-contratto, invocando la competenza territoriale ordinaria; con il secondo contestava sia la considerazione delle difese dell'opposta come tardive rispetto agli atti introduttivi, sia la validità della clausola di foro esclusivo, assumendo che il contratto fosse stato predisposto unilateralmente e richiedesse specifica approvazione ex art. 1342 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la clausola contrattuale fosse espressamente ed inequivocabilmente esclusiva, perché devolveva "esclusivamente" al foro di Napoli le controversie nascenti dal contratto, e quindi escludeva l'applicazione dei fori territoriali ordinari. Ha inoltre affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza va valutata sulla base degli atti introduttivi e della prospettazione del creditore nel ricorso monitorio; la successiva allegazione che il credito riguardasse opere extra-contratto introduceva un tema nuovo, non utilizzabile per radicare la competenza e comunque incompatibile con una verifica che richiedesse istruttoria. Quanto alla clausola, ha escluso l'applicazione dell'art. 1341 c.c. per difetto del presupposto delle condizioni generali di contratto, osservando che la mera predisposizione unilaterale del contratto da parte di uno dei contraenti non basta a imporre la specifica approvazione scritta. È stata quindi confermata la competenza del Tribunale di Napoli, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere la competenza territoriale ordinaria, ma ritenuto non applicabile in presenza di una clausola di foro esclusivo validamente pattuita e di una prospettazione contrattuale del credito nel ricorso monitorio
richiamato dalla ricorrente, ma superato dalla clausola di deroga esclusiva alla competenza territoriale
le questioni di competenza devono essere decise in base a ciò che risulta dagli atti; l'eccezione non può introdurre un tema che richieda istruttoria, salvo eventuale istruzione sommaria nei limiti consentiti e tempestivamente attivata
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato nella decisione impugnata
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato nella decisione impugnata
richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato nella decisione impugnata
la specifica approvazione per iscritto è necessaria per le clausole vessatorie inserite in condizioni generali di contratto; non basta la sola circostanza che il contratto sia stato predisposto da una parte
richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non applicabile perché mancava il presupposto delle condizioni generali di contratto e di un modulo/formulario predisposto per una pluralità indefinita di rapporti
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il rigetto del regolamento di competenza comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- La clausola che devolve "esclusivamente" al giudice di una determinata sede le controversie nascenti dal contratto integra un foro esclusivo, idoneo a derogare ai fori territoriali ordinari, senza necessità di ulteriori indici interpretativi.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza si valuta sulla base del ricorso monitorio e della citazione in opposizione; la parte opposta può replicare all'eccezione di incompetenza, ma non può introdurre un tema nuovo che richieda istruttoria per modificare la base fattuale rilevante ai fini della competenza.
- La questione di competenza deve essere decisa allo stato degli atti introduttivi e delle produzioni ad essi allegate; non è consentito fondare la decisione su prove o allegazioni sopravvenute che comportino accertamenti di merito.
- La specifica approvazione scritta ex art. 1341 c.c. non discende dalla mera predisposizione unilaterale del testo contrattuale, ma presuppone l'esistenza di condizioni generali predisposte per una serie indefinita di rapporti e veicolate tramite moduli o formulari.
- Quando la domanda monitoria è proposta come pretesa contrattuale, la successiva qualificazione del credito come extra-contrattuale o riferita a prestazioni ulteriori non può alterare retroattivamente il criterio di determinazione della competenza, se tale diversa allegazione introduce un tema nuovo non dedotto originariamente.
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