Cassazione Civile, Ordinanza n. 14918/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Due eredi hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente sentenza della Cassazione che, decidendo sul settimo motivo del ricorso originario, aveva ritenuto che nell’asse ereditario del de cuius non rientrasse l’appartamento sito in Milano, via Longarone, ma solo il credito al suo retrotrasferimento, cassando con rinvio la decisione d’appello. I ricorrenti in revocazione hanno sostenuto che la Cassazione fosse incorsa in errore di fatto nella lettura sia del motivo di ricorso sia della sentenza d’appello: secondo loro, la Corte di merito e poi la Cassazione avrebbero confuso una semplice intestazione fittizia del bene con un’ipotesi di interposizione fittizia, mentre si sarebbe trattato solo di un errore materiale di battitura nella sentenza d’appello. I controricorrenti hanno eccepito la nullità della notificazione del ricorso, perché eseguita personalmente e non presso il domiciliatario, e hanno chiesto l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di nullità della notifica, ritenendo che la notificazione personale, pur irregolare, fosse stata sanata ex tunc dalla costituzione dei controricorrenti. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione: non vi era un errore di fatto revocatorio, ma una censura che mirava in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta nella precedente sentenza. La Corte ha osservato che la decisione impugnata aveva esaminato il settimo motivo del ricorso originario e che la fattispecie descritta era stata correttamente ricondotta all’interposizione reale/fiduciaria, non alla simulazione soggettiva fittizia, mancando comunque la partecipazione del terzo venditore all’accordo simulatorio. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti e dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è proponibile solo nei casi tipici previsti dalla legge e non per contestare valutazioni giuridiche o interpretative della decisione impugnata.
L’errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non relativa a un punto controverso deciso dal giudice.
Il controricorso depositato oltre il termine è stato comunque esaminato, ma la tardività è stata superata dalla sanatoria conseguente alla valida costituzione delle parti.
La notificazione del ricorso per revocazione segue la disciplina della notificazione dell’impugnazione anche quanto al luogo di esecuzione rispetto al domiciliatario.
La nullità della notificazione è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
La costituzione del destinatario della notifica sana ex tunc la nullità della notificazione, anche se il destinatario si costituisce per eccepirla.
Richiamato nel motivo originario per contestare la determinazione della massa ereditaria e il divieto di patti successori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è stato dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non ricorre quando la doglianza investe l’interpretazione del motivo di ricorso o la qualificazione giuridica della fattispecie.
- In sede di revocazione della sentenza della Cassazione, l’errore deve emergere dagli atti interni del giudizio di legittimità e incidere direttamente sulla pronuncia; non è revocabile la decisione che abbia effettivamente esaminato il motivo, anche se la motivazione non affronti tutte le argomentazioni difensive.
- L’interposizione fittizia di persona presuppone l’accordo simulatorio tra contraente apparente, contraente effettivo e terzo contraente; se il terzo resta estraneo all’accordo, la fattispecie è piuttosto di interposizione reale o fiduciaria.
- Un mero errore lessicale o materiale nella motivazione di merito non è decisivo se la sostanza della fattispecie e la portata della censura consentono di ricostruire correttamente la questione giuridica decisa.
- La nullità della notificazione dell’impugnazione è sanata dalla costituzione della parte destinataria, con efficacia ex tunc, anche quando la costituzione avvenga al solo fine di eccepire il vizio.
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