Cassazione Civile, Ordinanza n. 14901/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di canoni/corrispettivi per la fornitura di risorse idriche all’ingrosso effettuata dalla società concessionaria regionale delle infrastrutture idriche primarie in favore del consorzio, gestore delle infrastrutture idriche secondarie e della distribuzione agli utenti finali, per il periodo compreso tra il quarto trimestre 2016 e il quarto trimestre 2019. La società attrice in primo grado aveva chiesto la condanna al pagamento delle somme dovute; il convenuto aveva contestato l’esistenza dell’accordo e la debenza delle somme. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo la lite riconducibile a un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. 241/1990, devoluto al giudice amministrativo. In appello la società aveva sostenuto la giurisdizione ordinaria, deducendo che il rapporto non era un accordo tra amministrazioni pubbliche e che, in ogni caso, si trattava di azione di adempimento contrattuale avente a oggetto un diritto di credito. Il consorzio, con ricorso per cassazione, ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la relazione tra le parti fosse comunque una cooperazione tra enti pubblici nell’ambito del servizio idrico integrato oppure, quantomeno, un rapporto in cui la determinazione tariffaria era espressione di poteri pubblici discrezionali, con conseguente giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del consorzio. Ha ritenuto che la domanda riguardasse il pagamento di un credito derivante dalla fornitura idrica, cioè una controversia di contenuto esclusivamente patrimoniale, ricadente nel rapporto di utenza/fornitura e non in un accordo pubblicistico o nell’impugnazione di atti autoritativi di determinazione tariffaria. Ha quindi confermato, in sostanza, la giurisdizione del giudice ordinario già affermata dalla Corte d’appello e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, Cost.
Richiamato per sostenere il riparto di giurisdizione, ma la Corte ha applicato i criteri consolidati che distinguono la giurisdizione in base al petitum sostanziale e alla natura della situazione giuridica dedotta.
Invocato dal ricorrente per qualificare il rapporto come cooperazione pubblicistica; la Corte non ha accolto tale ricostruzione perché la domanda riguardava un credito da fornitura.
Richiamato per sostenere l’esistenza di un accordo tra amministrazioni pubbliche; la Corte ha escluso che la controversia avesse ad oggetto un accordo pubblicistico.
art. 7, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 104 del 2010
Richiamato ai fini del riparto di giurisdizione; la Corte ha ribadito che conta la natura della posizione soggettiva azionata e il petitum sostanziale.
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per la qualificazione della lite.
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010
La Corte ha affermato che la norma sottrae alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a concessioni di pubblici servizi concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi; nel caso concreto, però, la lite è stata qualificata come controversia patrimoniale da fornitura, devoluta al giudice ordinario.
art. 2, allegato E, l. n. 2248 del 1865
Richiamato come criterio generale di riparto della giurisdizione per le controversie patrimoniali relative a rapporti sostanzialmente paritetici.
Norma utilizzata dalla Corte d’appello per la rimessione al primo giudice dopo la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
Base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché le censure contrastavano con un orientamento consolidato delle Sezioni Unite.
Richiamato per affermare che sulle questioni già risolte dalle Sezioni Unite può pronunciarsi la sezione semplice.
Richiamato per ribadire che la giurisdizione si determina in base alla domanda proposta dall’attore, non alle eccezioni del convenuto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale operata dalle parti o al contenuto delle eccezioni del convenuto.
- La giurisdizione si determina sulla base della domanda proposta dall’attore; le difese avversarie non spostano il riparto salvo che rivelino che la pretesa, sin dall’origine, implichi l’accertamento di situazioni soggettive estranee al giudice adito.
- Le controversie aventi ad oggetto il pagamento di corrispettivi o canoni per una fornitura di servizio pubblico, quando si risolvono nell’esecuzione della singola prestazione e hanno contenuto esclusivamente patrimoniale, appartengono al giudice ordinario.
- La presenza di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica nel rapporto non è di per sé decisiva: ciò che rileva è se la lite investa l’esercizio di poteri autoritativi o, invece, un mero diritto di credito derivante da un rapporto negoziale/di utenza.
- Se la controversia non mira all’impugnazione dell’atto amministrativo che determina tariffe o canoni, il giudice ordinario può comunque disapplicare l’atto eventualmente illegittimo ai fini dell’accertamento del credito dovuto.
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