Cassazione Civile, Ordinanza n. 14913/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha assoggettato a imposta di registro, con aliquota del 9%, un atto di ricognizione del 13 aprile 2015 relativo all'assegnazione ai soci di una società ormai cancellata dal registro delle imprese di un bene immobile stimato in € 816.000. Il contribuente ha contestato la pretesa sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota del 4% prevista per gli immobili destinati all'esercizio di attività commerciali. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, assumendo che non vi sarebbe differenza di aliquota tra il conferimento di immobili alla società e la loro assegnazione ai soci quando il bene sia adibito all'esercizio di attività commerciale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la CTR nel presumere una diversità fiscalmente rilevante tra conferimento del bene alla società e assegnazione del bene ai soci, poiché la disciplina dell'art. 4, comma 1, lett. d), Tariffa parte prima, rinvia alle medesime aliquote previste per gli atti di conferimento di cui alla lett. a), con applicazione del 9% per i trasferimenti immobiliari salvo l'ipotesi speciale del n. 2 della lett. a), che consente l'aliquota del 4% solo per fabbricati specificamente destinati ad attività commerciali, ultimati nei cinque anni e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione. Poiché la CTR non ha verificato la natura e la destinazione del bene, accertamento rimesso al giudice di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
Per i conferimenti di proprietà di beni immobili si applica, in via generale, l'aliquota del 9%.
art. 4, comma 1, lett. a), n. 2, Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
Prevede un'aliquota del 4% solo per fabbricati specificamente destinati all'esercizio di attività commerciali, non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione e ultimati nei cinque anni dal conferimento.
art. 4, comma 1, lett. d), n. 2, Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
Le assegnazioni ai soci non soggette a IVA sono tassate con le stesse aliquote previste per i conferimenti, secondo un criterio di simmetria fiscale tra apporto e attribuzione del bene.
art. 1, Tariffa parte prima, d.P.R. 131/1986
È richiamato come base dell'aliquota ordinaria del 9% per i trasferimenti immobiliari, salvo le eccezioni speciali previste dalla tariffa.
Massime di principio
- Nei trasferimenti di beni immobili nell'ambito societario, l'assegnazione ai soci è fiscalmente assimilata al conferimento alla società, sicché il regime d'imposta va individuato con criteri simmetrici e non in base alla sola diversa direzione del trasferimento.
- L'applicazione dell'aliquota agevolata richiede la verifica in concreto della natura e della specifica destinazione del bene, poiché l'agevolazione non discende automaticamente dal fatto che il bene sia immobile o sia coinvolto in un'operazione societaria.
- Quando la norma agevolativa è subordinata a requisiti oggettivi del bene, il giudice di merito deve accertarne l'effettiva sussistenza; la decisione che ometta tale verifica incorre in errore di diritto.
- In materia di imposta di registro sugli atti societari, la tassazione segue la qualificazione giuridica dell'atto e le condizioni previste dalla tariffa, non potendo essere fondata su una distinzione meramente formale tra conferimento e assegnazione se la disciplina fiscale li tratta in modo speculare.
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