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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14913/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha assoggettato a imposta di registro, con aliquota del 9%, un atto di ricognizione del 13 aprile 2015 relativo all'assegnazione ai soci di una società ormai cancellata dal registro delle imprese di un bene immobile stimato in € 816.000. Il contribuente ha contestato la pretesa sostenendo che dovesse applicarsi l'aliquota del 4% prevista per gli immobili destinati all'esercizio di attività commerciali. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, assumendo che non vi sarebbe differenza di aliquota tra il conferimento di immobili alla società e la loro assegnazione ai soci quando il bene sia adibito all'esercizio di attività commerciale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la CTR nel presumere una diversità fiscalmente rilevante tra conferimento del bene alla società e assegnazione del bene ai soci, poiché la disciplina dell'art. 4, comma 1, lett. d), Tariffa parte prima, rinvia alle medesime aliquote previste per gli atti di conferimento di cui alla lett. a), con applicazione del 9% per i trasferimenti immobiliari salvo l'ipotesi speciale del n. 2 della lett. a), che consente l'aliquota del 4% solo per fabbricati specificamente destinati ad attività commerciali, ultimati nei cinque anni e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione. Poiché la CTR non ha verificato la natura e la destinazione del bene, accertamento rimesso al giudice di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei trasferimenti di beni immobili nell'ambito societario, l'assegnazione ai soci è fiscalmente assimilata al conferimento alla società, sicché il regime d'imposta va individuato con criteri simmetrici e non in base alla sola diversa direzione del trasferimento.
  • L'applicazione dell'aliquota agevolata richiede la verifica in concreto della natura e della specifica destinazione del bene, poiché l'agevolazione non discende automaticamente dal fatto che il bene sia immobile o sia coinvolto in un'operazione societaria.
  • Quando la norma agevolativa è subordinata a requisiti oggettivi del bene, il giudice di merito deve accertarne l'effettiva sussistenza; la decisione che ometta tale verifica incorre in errore di diritto.
  • In materia di imposta di registro sugli atti societari, la tassazione segue la qualificazione giuridica dell'atto e le condizioni previste dalla tariffa, non potendo essere fondata su una distinzione meramente formale tra conferimento e assegnazione se la disciplina fiscale li tratta in modo speculare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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