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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14907/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un cliente bancario aveva convenuto la banca chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla revoca repentina e illegittima di un affidamento, dal passaggio a sofferenza della sua posizione debitoria e dalla conseguente segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente un inadempimento contrattuale della banca; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo fondati i motivi della revoca e della classificazione a sofferenza, rigettando la domanda e condannando l'appellante anche per lite temeraria. Nel ricorso per cassazione il cliente ha proposto sei motivi, contestando fra l'altro l'appostazione a sofferenza e la violazione della buona fede da parte della banca. La Suprema Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante la sentenza risultasse notificata e quindi fosse necessario il deposito della relativa prova ai fini dell'art. 369 c.p.c.; ha inoltre osservato che la notifica del ricorso non superava la prova di resistenza rispetto al termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., in presenza dell'allegazione che la sentenza fosse stata notificata. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione quando la notifica della sentenza sia stata allegata o risulti comunque rilevante ai fini del termine breve.

  • art. 327 c.p.c.

    Se la notificazione della sentenza non è allegata, opera il termine lungo; se invece la notificazione è allegata o risulta, non è applicabile il termine lungo e rileva il termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando la sentenza impugnata è stata notificata, il termine per impugnare decorre dal regime del termine breve; il ricorso deve essere verificato anche rispetto a tale decorrenza.

  • art. 372 c.p.c.

    La disciplina sul deposito di documenti non sana il mancato tempestivo deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c. per evitare l'improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o disattesa dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata o il ricorrente stesso lo alleghi, il deposito della relata di notificazione è onere necessario e la sua omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mera mancata contestazione della controparte sulla notificazione della sentenza.
  • La verifica della tempestività dell'impugnazione richiede di distinguere tra termine lungo e termine breve: se la notifica della sentenza è provata o allegata, non può applicarsi il termine lungo dell'art. 327 c.p.c. senza prima considerare il termine breve dell'art. 325 c.p.c.
  • Le disposizioni sul deposito documentale non consentono di eludere l'onere, posto a pena di improcedibilità, di produrre tempestivamente la copia autentica della sentenza completa di relata di notifica.
  • Quando il ricorso per cassazione è disatteso per ragioni processuali, il ricorrente può essere condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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