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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35927/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

A seguito di una liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalla dichiarazione per il periodo d'imposta 2006, l'agente della riscossione notificava una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA, con interessi e sanzioni. Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla CTP, che rigettava il ricorso; la CTR confermava il rigetto, ritenendo, tra l'altro, che per i vizi diversi dalla notificazione fosse necessario chiamare in giudizio l'ente impositore e che la doglianza sulla notifica non fosse fondata. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: 1) nullità/inesistenza della notifica della cartella per violazione delle norme sulla notificazione; 2) violazione delle norme su legittimazione passiva e litisconsorzio, sostenendo che l'agente della riscossione fosse legittimato a resistere su tutti i vizi della cartella; 3) violazione delle norme sul controllo automatizzato e dello Statuto del contribuente, per mancata comunicazione di irregolarità e carenza di motivazione della cartella; 4) omesso esame della insussistenza del debito tributario e mancata prova della pretesa; 5) violazione delle norme sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei cinque motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata; il ricorrente, avendo indicato nel ricorso che la sentenza era stata notificata, era onerato di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, ma non lo aveva fatto, e la relata non risultava nel fascicolo. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione e comporta l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
  • La mancata produzione, nel termine di legge, della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, quando la notificazione sia stata allegata o emerga dagli atti, determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
  • Nel processo tributario, la censura relativa alla notificazione della cartella e quella relativa ai vizi della pretesa possono implicare questioni diverse di legittimazione passiva, ma nel caso deciso la Corte non ha affrontato il merito di tale tema per arresto processuale preliminare.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione preclude ogni esame dei motivi di ricorso, anche di quelli attinenti a vizi sostanziali della pretesa tributaria o della motivazione della cartella.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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