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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16135/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una successione di istanze e dinieghi relativi a un credito IVA riferito all'anno 2013, poi riproposto dalla società in dichiarazioni e istanze successive. La società aveva presentato un'istanza di rimborso del credito IVA maturato nel 2013; l'Ufficio competente l'aveva respinta, richiamando l'esito negativo dei controlli e l'impossibilità di verificare la spettanza del credito, anche perché la sede risultava non reperibile. Successivamente la società aveva ripresentato una nuova istanza e poi, con la dichiarazione IVA 2015 relativa al 2014, aveva indicato l'eccedenza dell'anno precedente e richiesto a rimborso somme sostanzialmente corrispondenti al credito già negato, oltre a trasmettere una dichiarazione integrativa per il riporto in detrazione. Nel giudizio di merito la società contestava la motivazione del diniego notificato nel 2015 e sosteneva la nullità del provvedimento per violazione del principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali; lamentava inoltre che il diniego avrebbe comportato un indebito arricchimento dell'Erario. L'Agenzia, in via incidentale condizionata, eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso e dell'appello per omessa impugnazione dei precedenti dinieghi e per novità dei motivi in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo: pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha affermato che il nucleo della lite non riguardava la validità della notificazione del diniego del 2014, bensì l'effetto preclusivo dei precedenti provvedimenti definitivi di diniego del rimborso e del riporto del credito IVA relativo al 2013; pertanto la società avrebbe dovuto impugnare specificamente quei dinieghi nei termini di legge. Ha inoltre respinto il secondo e il terzo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva espressamente affermato che la definitività del diniego per il 2013 assorbiva gli ulteriori motivi, rendendo non esaminabile la pretesa sul credito del 2014 e la domanda di indebito arricchimento. Il ricorso incidentale dell'Agenzia, essendo condizionato all'accoglimento del principale, è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    La norma è richiamata nel motivo della contribuente sulla notificazione; la Corte rileva però che la questione della corretta notificazione del precedente diniego non era decisiva nel giudizio, perché il thema decidendum riguardava un successivo provvedimento e, soprattutto, la definitività dei dinieghi già non impugnati.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non sussiste se il giudice, anche sinteticamente, affronta e ritiene assorbente un diverso profilo decisivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società e dall'Agenzia.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dall'Agenzia per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione in assenza di tempestiva contestazione dei precedenti dinieghi.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato dall'Agenzia per contestare la proposizione in appello di motivi nuovi.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Il comma 1 disciplina il termine di 60 giorni per impugnare gli atti espressi di diniego; il comma 2 disciplina il rifiuto tacito di restituzione e prevede il termine biennale di decadenza per la domanda, senza impedire, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza della prescrizione ordinaria del diritto.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella materia dei rimborsi IVA resta sospesa durante la formazione del silenzio-rifiuto.

  • art. 2946 c.c.

    In materia di rimborso, una volta formato il silenzio-rifiuto, il diritto si prescrive nel termine ordinario decennale.

  • art. 1 d.P.R. n. 443/1997

    Il credito IVA non rimborsato può essere portato in detrazione negli anni successivi solo se, contestualmente al diniego, l'Amministrazione indica il credito spettante; se il diniego disconosce l'esistenza del credito senza indicarne l'ammontare, il credito non può essere riportato in detrazione.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato dalla contribuente per sostenere il difetto di motivazione del provvedimento di diniego.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dalla contribuente per censurare la motivazione del diniego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sui rimborsi tributari, il contribuente deve impugnare tempestivamente e specificamente il primo diniego espresso che abbia negato il credito; la mancata impugnazione rende definitivo il provvedimento e preclude di rimettere in discussione il medesimo credito attraverso dichiarazioni o istanze successive.
  • Il termine di 60 giorni dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 vale per gli atti espressi di diniego; per il rifiuto tacito opera invece la disciplina speciale del comma 2, con termine biennale per la domanda e successivo decorso della prescrizione ordinaria.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi una decisione su un capo autonomo di domanda o eccezione; non ricorre se il giudice ha espressamente ritenuto assorbente una questione pregiudiziale o una ragione decisiva di rigetto.
  • In materia di IVA, il riporto del credito in detrazione negli anni successivi è possibile solo nei limiti in cui l'Amministrazione, nel diniego, abbia individuato un credito spettante; se il credito è integralmente disconosciuto, non può essere trasferito in detrazione.
  • Quando il thema decidendum riguarda un provvedimento successivo, non è decisiva la critica rivolta alla notificazione di un precedente diniego ormai definitivo, se quel precedente atto non è stato impugnato nei termini.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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