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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15988/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una società aveva ottenuto da un giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti di una banca, avente ad oggetto la consegna di tre documenti contrattuali. La banca aveva proposto opposizione deducendo l'incompetenza per valore del giudice che aveva emesso il decreto; l'opposizione era stata accolta con declaratoria di incompetenza e compensazione delle spese. La banca aveva quindi appellato solo la statuizione sulle spese, ma il tribunale aveva confermato la compensazione ritenendo che, poiché la causa sarebbe proseguita davanti al giudice competente, quest'ultimo avrebbe potuto regolare unitariamente le spese alla fine del giudizio. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcuna grave ed eccezionale ragione per compensare e che, dichiarata l'incompetenza del giudice dell'opposizione, il decreto ingiuntivo doveva intendersi revocato con diritto dell'opponente alle spese della fase monitoria; (2) violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse esaminato il merito solo per giustificare la compensazione, pronunciando ultra petita; (3) violazione degli artt. 92 e 276 c.p.c., per avere integrato la motivazione del primo giudice in violazione dell'ordine di trattazione delle questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha ritenuto erronea in diritto la tesi del tribunale secondo cui, dichiarata l'incompetenza per valore del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, la compensazione delle spese potesse essere giustificata dalla futura prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente. La Corte ha affermato che, una volta dichiarata l'incompetenza del giudice monitorio, il decreto ingiuntivo deve necessariamente essere revocato; di conseguenza l'opponente ha diritto alle spese della fase monitoria, che non possono essere negate o compensate facendo leva sull'ipotetica regolazione finale delle spese nel successivo giudizio di cognizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha deciso nel merito, condannando la società resistente a rifondere alla banca le spese dei due gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; nel caso di accoglimento dell'opposizione per incompetenza, la parte opposta deve rifondere le spese alla parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non è giustificata dalla sola futura prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente; occorrono i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata prospettata dalla ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito per l'accoglimento del primo.

  • art. 276 c.p.c.

    La censura relativa all'ordine di esame delle questioni è stata dedotta, ma è rimasta assorbita.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese secondo i parametri tariffari.

Massime di principio

  • Quando, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, viene dichiarata l'incompetenza del giudice che ha emesso il monitorio, il decreto ingiuntivo è necessariamente revocato e la fase monitoria si chiude con soccombenza della parte che lo aveva ottenuto.
  • La futura prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente non consente di negare o differire la regolazione delle spese della fase monitoria, che vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza in relazione a quella fase.
  • La compensazione delle spese richiede un effettivo fondamento nei presupposti normativi e non può essere giustificata in modo automatico o astratto dalla mera particolarità del percorso processuale.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere direttamente nel merito anche sulle spese.
  • In presenza di accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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