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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15996/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando le agevolazioni fiscali previste per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso, ritenendo che, anche in presenza di attività d'impresa, la disciplina nazionale consentisse comunque la formazione del titolo e il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006 e degli artt. 107 e 108 TFUE, in combinato disposto con il principio di prevalenza del diritto unionale, sostenendo che già prima della decisione impugnata la Commissione europea aveva qualificato quelle agevolazioni come aiuti di Stato illegittimi, ne aveva disposto la sospensione e poi l'annullamento dei pagamenti; pertanto i giudici nazionali avrebbero dovuto disapplicare la disciplina interna e negare il beneficio, almeno nei limiti imposti dalla decisione europea, verificando in concreto la compatibilità dell'aiuto e l'eventuale sussistenza di un regime de minimis, nonché l'effettivo danno subito dall'impresa e l'assenza di sovracompensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, affinché si conformi ai principi affermati e provveda anche sulle spese. La decisione si fonda sul rilievo che, in presenza di una decisione della Commissione europea che disponga la sospensione e poi l'annullamento dei pagamenti di aiuti di Stato, il giudice nazionale deve applicare il diritto unionale prevalente, anche d'ufficio, e verificare i limiti e le condizioni di compatibilità dell'aiuto, specie quando il beneficiario svolga attività economica/imprenditoriale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    La norma interna è stata evocata dall'Agenzia come erroneamente applicata in contrasto con il diritto unionale e con i limiti derivanti dalla qualificazione delle agevolazioni come aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    La disciplina nazionale è richiamata come norma che prende in considerazione la sospensione degli aiuti e che, secondo la ricorrente, non poteva legittimare l'erogazione in violazione delle decisioni della Commissione europea.

  • artt. 107 e 108 TFUE

    Sono stati interpretati nel senso che la disciplina sugli aiuti di Stato e le decisioni della Commissione europea prevalgono sulla normativa interna incompatibile, imponendo la sospensione e, poi, la restituzione/annullamento dei pagamenti illegittimi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, quando dispongono la sospensione, l'incompatibilità o la restituzione degli aiuti, sono immediatamente vincolanti per il giudice nazionale e prevalgono sulla normativa interna contrastante.
  • In presenza di una misura nazionale qualificata come aiuto di Stato, il giudice deve verificare d'ufficio il rispetto dei limiti imposti dal diritto unionale e dalle decisioni della Commissione, anche se la disciplina interna preveda formalmente il beneficio.
  • Quando il beneficiario dell'agevolazione svolge attività economica o d'impresa, la compatibilità dell'aiuto va valutata concretamente, accertando l'effettivo danno connesso all'evento, il nesso diretto tra danno e calamità e l'assenza di sovracompensazioni o compensazioni già ricevute da altre fonti.
  • L'ingiunzione di sospensione adottata dalla Commissione impone ai giudici nazionali di astenersi dal dare esecuzione a pagamenti di aiuti non ancora definitivamente consolidati alla data della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

Testo integrale

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