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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

La controversia origina dal diniego, disposto dal Questore, del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari richiesto da uno straniero. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione contro tale diniego, ritenendo che, nonostante precedenti condanne per furto e rapina, la situazione concreta non rivelasse una perdurante pericolosità sociale e che dovesse prevalere l'interesse alla coesione familiare, anche alla luce dell'inserimento lavorativo e familiare in Italia e dell'assenza di legami residui nel Paese d'origine. In sede di gravame la Corte territoriale aveva però compensato integralmente le spese dei due gradi di merito, valorizzando la particolarità della questione e il fatto che l'accoglimento dell'appello fosse stato reso possibile da accertamenti successivi all'adozione del provvedimento impugnato. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione non fosse giustificata, perché la soccombenza dell'amministrazione non poteva essere neutralizzata da meri aggiornamenti della situazione personale, lavorativa e penale del richiedente, non riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la compensazione delle spese, nel testo applicabile dell'art. 92, comma 2, c.p.c., è consentita solo nei casi tipizzati di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, restando possibile in via residuale solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali assimilabili a quelle ipotizzate dalla norma. Ha giudicato insufficiente e non conforme a tali parametri la motivazione della Corte d'appello, basata sulla mera particolarità della fattispecie e sull'utilizzo di accertamenti sopravvenuti, peraltro relativi in larga parte a circostanze anteriori alla domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando il Ministero dell'interno al pagamento delle spese di primo grado, di appello e di legittimità in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    è la base normativa della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    la condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4, comma 3, non integra di per sé una causa automatica ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, dovendosi compiere una valutazione concreta e comparativa tra pericolosità del richiedente e interesse familiare.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato come catalogo dei reati che incidono sulla valutazione ostativa al soggiorno.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa, nel testo applicabile, solo nei casi previsti dalla norma; formule generiche come la semplice particolarità della controversia non sono sufficienti.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito sul capo delle spese.

  • art. 3, primo comma, Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale quale parametro di ragionevolezza dell'assetto delle spese processuali.

  • art. 24, primo comma, Cost.

    evoca il diritto alla tutela giurisdizionale, che può essere inciso da regole troppo rigide o imprevedibili sulle spese.

  • art. 111, primo comma, Cost.

    richiamato quale canone del giusto processo nella valutazione della disciplina sulle spese.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali non può essere disposta con motivazione meramente generica o apodittica: occorre l'indicazione di circostanze specifiche che integrino gravi ed eccezionali ragioni nei limiti consentiti dall'art. 92 c.p.c.
  • Nel testo applicabile dell'art. 92 c.p.c., le ipotesi tipizzate di soccombenza reciproca, novità assoluta della questione e mutamento della giurisprudenza fungono da parametri orientativi della clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni, non potendo essere aggirate con formule vaghe.
  • Gli aggiornamenti successivi dei fatti di causa non giustificano di per sé la compensazione delle spese se riguardano circostanze in larga parte anteriori alla proposizione della domanda o comunque non estranee alla normale evoluzione probatoria del giudizio.
  • In materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, la presenza di precedenti penali non determina automaticamente il diniego o il mancato rinnovo, dovendo essere svolto un bilanciamento concreto tra pericolosità attuale dello straniero e tutela dell'unità familiare.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteUnioni civili e convivenze
RamiProcesso civileFamiglia
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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