Cassazione Civile, Ordinanza n. 15991/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società creditrice)
La controversia
La controversia trae origine da un precetto intimato da un istituto bancario, in proprio e quale mandataria di una società di gestione di attivi, per il recupero di un credito fondato su decreto ingiuntivo e su sentenza che aveva respinto l'opposizione del debitore principale e di un fideiussore. Dopo il rigetto dell'opposizione e il confermarsi della decisione in appello, il debitore originario propose revocazione della sentenza d'appello; successivamente, due soggetti si costituirono e proposero revocazione dichiarandosi eredi del debitore deceduto. La Corte d'appello rigettò la revocazione ritenendo, tra l'altro, non provata tempestivamente la qualità di eredi e insussistenti gli errori revocatori denunciati. In cassazione le ricorrenti dedussero: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 110, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la prova della qualità di eredi era già stata fornita o comunque non contestata; 2) violazione degli artt. 300 e 331 c.p.c., perché la costituzione del medesimo difensore avrebbe dovuto essere valorizzata come atto di prosecuzione del processo; 3) violazione degli artt. 394 n. 4 e 345 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la statuizione di novità dell'eccezione relativa alla titolarità sostanziale del credito; 4) violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e dell'art. 1955 c.c., per non avere il giudice considerato decisivo il comportamento del creditore che avrebbe pregiudicato il fideiussore; 5) violazione degli artt. 395 nn. 4 e 5 c.p.c. e 2909 c.c., per avere escluso l'efficacia di giudicato sull'accertamento del limite di importo della fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la qualità di eredi, necessaria per la legittimazione a proporre l'impugnazione, non era stata provata in modo rituale e tempestivo: i documenti anagrafici non risultavano validamente prodotti nei termini utili, mentre la produzione in comparsa conclusionale era tardiva e quindi inutilizzabile. Poiché mancava la prova di uno dei fatti costitutivi del diritto di agire, il ricorso è stato respinto. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con liquidazione anche degli accessori di legge e degli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Chi agisce come erede deve provare il decesso del dante causa e la propria qualità di erede con produzione documentale tempestiva; in difetto manca la legittimazione a impugnare.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma applicazione nella decisione di rigetto.
Richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte non ne ricava una regola diversa dalla necessità di prova documentale tempestiva.
Richiamato dalle ricorrenti, senza incidere sull'esito, che dipende dalla mancanza di prova rituale della qualità di erede.
La mera costituzione del medesimo difensore non può supplire alla mancata prova della qualità di eredi e della conseguente legittimazione processuale.
Richiamato nel motivo, ma non determinante ai fini della decisione.
La revocazione per errore di fatto richiede un errore decisivo; nel caso concreto non è stato ravvisato perché la questione della legittimazione non era provata ritualmente.
Le doglianze nuove in appello erano state ritenute tali dalla sentenza impugnata; la Cassazione non ne esamina il merito per l'assorbimento conseguente al difetto di prova della legittimazione.
Richiamato per vizio motivazionale, ma senza rilievo decisivo in presenza del preliminare difetto di prova della qualità di eredi.
L'asserita liberazione del fideiussore per fatto del creditore è rimasta irrilevante, perché assorbita dal rigetto del primo motivo e dal difetto di legittimazione.
La dedotta revocazione per errore di fatto e per altro vizio non è stata accolta, poiché il presunto errore non era decisivo o non sussisteva.
Invocato in relazione all'efficacia del giudicato sul limite della fideiussione; la questione è rimasta assorbita.
Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.
Richiamato per il deposito di documenti in cassazione, ma i documenti prodotti non sono stati ritenuti idonei a dimostrare il tempestivo deposito dei titoli di eredità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli oneri conseguenti alla definizione del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce in giudizio o propone impugnazione dichiarandosi erede di una parte originaria deve provare, con documenti idonei e tempestivamente prodotti, sia il decesso del dante causa sia la propria qualità di erede.
- La mancata contestazione della qualità di erede da parte della controparte non esonera dall'onere probatorio, trattandosi di requisito rilevabile d'ufficio e costitutivo della legittimazione processuale.
- La produzione documentale effettuata con la comparsa conclusionale è tardiva e non può essere utilizzata per integrare la prova della qualità di erede, perché avviene quando il contraddittorio sulla documentazione non è più utilmente esercitabile.
- In sede di revocazione, l'errore di fatto è rilevante solo se decisivo; se la questione è comunque preclusa da un difetto preliminare di legittimazione o da una diversa ratio decidendi, il motivo non può condurre all'accoglimento.
- Quando difetta la prova della legittimazione a proporre l'impugnazione, le ulteriori censure sul merito o su questioni logicamente successive restano assorbite.
- L'accertamento compiuto in un giudizio definito in rito non produce giudicato sostanziale sul merito e non vincola automaticamente l'esame di questioni diverse in un autonomo giudizio successivo.
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