Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale di somme corrisposte da un fondo di previdenza complementare a un ex dipendente al momento del pensionamento. Il contribuente aveva percepito una prestazione complessiva, composta da capitale e interessi/rendimenti maturati, e sosteneva che sulla componente interessi non dovesse essere applicata un’ulteriore imposizione ovvero che dovesse applicarsi l’aliquota agevolata del 12,50% anziché quella ordinaria del 28,48% applicata dal fondo. Dopo un precedente avviso bonario e il successivo ricalcolo dell’imposta da parte dell’Ufficio, il contribuente presentava istanza di rimborso; il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione veniva impugnato davanti al giudice tributario. La CTP accoglieva la domanda subordinata sul presupposto della tassazione agevolata della componente interessi, e la CTR confermava. In cassazione l’Agenzia denunciava: 1) decadenza dal rimborso per tardività dell’istanza, sostenendo che il termine ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorresse dal versamento/ritenuta e non dal successivo ricalcolo; 2) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 3) contraddittorietà della motivazione; 4) violazione delle norme sulla tassazione delle prestazioni di previdenza complementare e dell’art. 2697 c.c., per difetto di prova circa l’esistenza di investimenti finanziari idonei a giustificare l’aliquota ridotta. Il contribuente proponeva anche ricorso incidentale, deducendo l’erronea duplicazione della tassazione e la violazione delle norme sul regime fiscale dei rendimenti previdenziali. La Corte ha ritenuto fondata la censura sulla decadenza: il diritto al rimborso era già azionabile al momento della ritenuta/versamento, non rilevando il successivo ricalcolo dell’imposta; pertanto l’istanza del 2009 era tardiva rispetto a trattenute operate anni prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono rimasti assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del contribuente soccombente.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza per l’istanza di rimborso delle imposte sui redditi decorre dai singoli versamenti/ritenute quando sin da quel momento il tributo non era dovuto, senza che il successivo ricalcolo dell’imposta sposti il dies a quo.
art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Il differimento del termine per la richiesta di rimborso è ammesso solo se il diritto nasce da un presupposto successivo, non quando l’indebito è già configurabile al momento del versamento.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza d’appello per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per vizi della motivazione/dispositivo.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato per denunciare l’insufficienza/contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato nel quarto motivo e nel motivo incidentale in tema di motivazione e prova nel processo tributario.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della decisione.
Richiamato sia dall’Amministrazione sia dal contribuente in tema di onere della prova circa i presupposti della tassazione agevolata o dell’indebito versamento.
art. 13, comma 9, D.Lgs. n. 124/1993
Richiamato come parte della disciplina del trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari.
Richiamato quale norma di riferimento per la tassazione delle prestazioni/rendimenti della previdenza complementare.
art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 168/2001
Richiamato per la modifica del regime fiscale delle prestazioni previdenziali complementari.
Richiamato dalla ricorrente come base del regime di tassazione agevolata.
La Corte lo applica per decidere nel merito senza rinvio, poiché la controversia richiede una sola soluzione giuridica e non ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 3, 53 e 38 Cost.
Richiamati nel ricorso incidentale come parametri costituzionali contro la pretesa doppia tassazione.
Richiamato dal contribuente per contestare la duplicazione della tassazione sulle somme percepite.
Massime di principio
- In materia di rimborso delle imposte sui redditi, il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dal momento del singolo versamento o della ritenuta quando l’indebito è già configurabile sin da allora; la successiva riliquidazione dell’imposta non fa rivivere né sposta il termine.
- Il differimento del dies a quo per l’istanza di rimborso è possibile solo se il diritto alla restituzione nasce da un presupposto sopravvenuto e non conoscibile al momento del pagamento.
- Quando la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c.
- Se il diritto al rimborso è tardivamente esercitato per intervenuta decadenza, ogni ulteriore questione sul regime fiscale applicabile alle somme controverse resta assorbita.
- In tema di tassazione di prestazioni di previdenza complementare, chi invoca un’aliquota agevolata deve allegare e provare i presupposti fattuali specifici richiesti dalla disciplina applicabile, in coerenza con l’art. 2697 c.c.
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