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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15987/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sottostanti. In primo grado il ricorso era stato rigettato, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non provata la rituale notificazione delle cartelle, perché l'agente della riscossione aveva prodotto solo copie fotostatiche delle relate di notifica, senza depositare le cartelle o altri elementi idonei a collegare con certezza le relate agli atti asseritamente notificati. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che non fosse necessaria la produzione in giudizio della copia integrale delle cartelle con le relate, essendo sufficiente la documentazione prodotta; (2) violazione dell'art. 2719 c.c., lamentando che il disconoscimento delle fotocopie delle relate fosse generico e quindi inefficace; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento alla produzione documentale attestante la notifica; (4) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice d'appello trascurato la supposta introduzione di domande nuove in appello da parte del contribuente mediante disconoscimento delle copie prodotte.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale, non è necessario produrre in giudizio l'originale o la copia autentica della cartella, ma è comunque indispensabile che la documentazione prodotta consenta di collegare in modo certo la relata di notifica all'atto notificato. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente rilevato che erano state prodotte soltanto fotocopie delle relate, prive di elementi identificativi sufficienti e non accompagnate dalle cartelle o da altri elementi di collegamento, sicché la prova della notifica non poteva ritenersi raggiunta. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dal rigetto del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorso non riportava il contenuto degli atti richiamati né li localizzava nel fascicolo. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica della cartella può avvenire anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini della prova non è necessaria la produzione dell'originale o della copia autentica della cartella, ma occorre una documentazione idonea a dimostrare la notificazione e il collegamento tra relata e atto notificato.

  • art. 2719 c.c.

    Le copie fotostatiche possono avere valore probatorio se non ne sia contestata la conformità; tuttavia, nel caso esaminato, la censura è stata assorbita dal rigetto del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge relative alla prova della notificazione e al preteso disconoscimento delle copie.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per lamentare l'omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile nei termini motivati dalla Corte.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È la norma invocata per sostenere l'inammissibilità di nuove domande in appello; la relativa censura è rimasta assorbita.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: occorre riportare il contenuto degli atti richiamati e localizzarli nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • Ai fini della prova della notificazione della cartella esattoriale non è indispensabile produrre in giudizio l'originale o la copia autentica della cartella, ma è necessario che la documentazione depositata consenta di identificare con certezza l'atto notificato e di collegarlo alla relativa relata o all'avviso di ricevimento.
  • La sola produzione di fotocopie delle relate di notifica, prive di elementi identificativi o di collegamento con le cartelle, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione quando manchi la cartella o altro documento equipollente idoneo a individuare il contenuto dell'atto.
  • Nel ricorso per cassazione è imprescindibile il requisito di specificità: il ricorrente deve indicare il contenuto rilevante dei documenti richiamati e la loro precisa collocazione processuale; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Quando un motivo di ricorso è infondato su una questione preliminare o assorbente, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'accoglimento di quella preliminare.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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