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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14301/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per il 2011 emesso a seguito di indagini finanziarie ex artt. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972, con cui lUfficio ha contestato a un avvocato maggiori ricavi ai fini IRPEF, addizionali e IVA e costi indebitamente dedotti, valorizzando movimenti bancari in entrata ritenuti ingiustificati su conti correnti riconducibili al contribuente, anche se intestati a terzi o a familiari, su cui egli aveva delega ad operare. La CTR ha confermato la ripresa ritenendo che il contribuente non avesse fornito prova concreta dellorigine non fiscale delle somme, né in sede amministrativa né in giudizio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: (1) omessa pronuncia e motivazione apparente/insufficiente ex artt. 111 Cost., 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR esaminato le specifiche doglianze sullorigine non imponibile delle somme e sul difetto di approfondita istruttoria; (2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che, dopo Corte cost. n. 228/2014, non potevano essere considerati i prelevamenti non giustificati; (3) omessa pronuncia e violazione del diritto di difesa per il mancato rilascio della documentazione bancaria e per il diniego della CTU contabile.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, ma sufficiente a rendere percepibile il ragionamento decisorio: il giudice dappello aveva spiegato che, a fronte delle movimentazioni bancarie non giustificate e del contraddittorio svolto con la Guardia di Finanza, il contribuente non aveva offerto una prova concreta idonea a vincere la presunzione legale di maggiori ricavi. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva il decisum, poiché la CTR aveva escluso la ripresa sui prelevamenti non giustificati e laveva limitata ai versamenti/accreditamenti. Il terzo motivo è stato respinto perché la CTR aveva comunque affrontato il tema del contraddittorio e della documentazione utilizzata, affermando che laccertamento era fondato su documentazione bancaria acquisita e che il contribuente non aveva dimostrato la non riferibilità delle operazioni a redditi imponibili. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli oneri processuali conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    consente di fondare laccertamento sui dati dei conti correnti del contribuente, operando una presunzione legale relativa di maggiori ricavi per versamenti/accreditamenti non giustificati, salvo prova contraria del contribuente; il contraddittorio in fase amministrativa è facoltà e non obbligo.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    si applica, per lIVA, la medesima logica presuntiva sulle movimentazioni bancarie non giustificate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia o di nullità della sentenza richiede la reale mancata decisione sul capo di domanda o di eccezione; non è integrato quando la motivazione, pur sintetica, consenta di comprendere la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, è denunciabile solo lomesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non rientra nel vizio la mera critica alla valutazione delle deduzioni difensive o degli elementi istruttori.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente; è sufficiente il c.d. minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata se la sentenza affronta, anche implicitamente, la questione sollevata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve esporre concisamente i fatti e le ragioni in diritto della decisione, con motivazione idonea a rendere percepibile il percorso argomentativo.

  • art. 2697 c.c.

    lonere di superare la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie grava sul contribuente.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 1 L. n. 241/1990

    è richiamato dal ricorrente a sostegno dellistanza di accesso documentale, ma la Corte non ne trae un principio decisivo ai fini dellesito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, lulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i versamenti/accreditamenti su conti riconducibili al contribuente possono essere presunti come ricavi imponibili; spetta al contribuente fornire una prova concreta e specifica della diversa provenienza delle somme o della loro irrilevanza fiscale.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non è invece richiesto che il giudice confuti analiticamente ogni allegazione difensiva, essendo sufficiente lesposizione concisa delle ragioni decisive.
  • Il vizio di cui allart. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda la mancata valutazione di deduzioni o prove, ma solo lomesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • In caso di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono diverse.
  • Quando la CTR limita espressamente la ripresa ai versamenti non giustificati ed esclude i prelevamenti, una censura costruita sulla tassazione dei prelevamenti è inammissibile perché non attinente al decisum.
  • Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale in materia di indagini bancarie non è, di regola, condizione di legittimità dellaccertamento, se la presunzione è comunque assistita da documentazione bancaria e il contribuente può sempre fornire prova contraria in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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