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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24857/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio gli contestava maggiori ricavi. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita mancanza di contraddittorio endoprocedimentale e per il rilievo che l'atto si fosse fondato solo sugli studi di settore. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo un accertamento induttivo puro. In cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità dell'atto impositivo per difetto di contraddittorio e di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e novità dei motivi; 2) violazione delle norme sull'accertamento e sulla prova presuntiva, sostenendo che la fattispecie sarebbe stata al più un accertamento analitico-induttivo e non induttivo puro, anche perché aveva prodotto la documentazione rilevante o comunque non poteva produrre alcune distinte inventariali; 3) omesso esame di un fatto decisivo; 4) violazione del principio di non contestazione e di norme processuali e costituzionali, con doglianza ritenuta dal ricorrente pertinente alla falsa applicazione delle allegazioni e contestazioni in giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ha escluso il vizio di omessa pronuncia dedotto con il primo motivo perché la CTR, qualificando la fattispecie come accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973, aveva implicitamente disatteso la tesi del contribuente sul difetto di contraddittorio e sulla natura dell'accertamento. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di specificità e comunque non coglieva la ratio decidendi. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la sentenza d'appello conteneva una decisione implicita e incompatibile con le eccezioni sollevate dal ricorrente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la doglianza non è stata accolta.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso all'accertamento induttivo puro in presenza di irregolarità e mancanza di documentazione idonea a controllare le rimanenze.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Norma invocata per contestare il metodo accertativo; la Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni semplici anche senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza nel caso di induttivo puro.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme all'art. 54 d.P.R. 633/1972 nella censura del ricorrente, senza accoglimento.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato in relazione alle presunzioni; la Corte ha ribadito che, nell'accertamento induttivo puro, possono operare presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari.

  • art. 2729 c.c.

    Come per l'art. 2727 c.c., la Corte ha ritenuto non necessaria la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni nel caso concreto.

  • art. 93, comma 6, TUIR

    La mancata esibizione dei prospetti relativi alle opere ultrannuali ha inciso sulla possibilità di controllare la valutazione delle rimanenze, legittimando l'accertamento induttivo.

  • art. 15 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di distinte inventariali; la Corte ha valorizzato la mancata esibizione di tali documenti come elemento decisivo.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel quarto motivo in tema di disciplina processuale applicabile al processo tributario, senza seguito favorevole.

  • art. 167 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente nel quarto motivo sul principio di non contestazione, non accolto.

  • art. 416 c.p.c.

    Citato nel quarto motivo, senza incidenza decisoria favorevole per il ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo per dedurre la violazione del principio di non contestazione; motivo ritenuto non specifico e non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo insieme alle norme processuali, senza rilievo decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di irregolarità delle rimanenze finali e di mancata esibizione delle distinte inventariali e della documentazione richiesta per le opere ultrannuali, l'Ufficio può procedere a un accertamento induttivo puro, con possibilità di fondare la ricostruzione del reddito anche su presunzioni semplici non assistite dai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando il giudice di merito qualifica espressamente la fattispecie come accertamento induttivo legittimo e la motivazione è incompatibile con la tesi dell'illegittimità per difetto di contraddittorio, non sussiste il vizio di omessa pronuncia se la decisione risulta comunque implicita sulle questioni dedotte.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; i motivi generici o non pertinenti alla decisione non sono accoglibili.
  • Il controllo di legittimità non consente di rivalutare il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di appello, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi ancora rilevanti.
  • Nell'accertamento induttivo puro, la mancata produzione della documentazione contabile necessaria a verificare i criteri di valutazione delle rimanenze comporta un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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