Cassazione Civile, Ordinanza n. 30329/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite originava da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di una società, in materia di Ires, Irap e Iva. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto degli appelli proposti sia dall’Ufficio sia dalla contribuente. In cassazione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso principale con due motivi: il primo per nullità della sentenza di appello per violazione delle norme sulla motivazione della decisione e sul contenuto della sentenza tributaria; il secondo per violazione delle norme sostanziali in tema di deducibilità/costo, detraibilità Iva e onere della prova. La società resisteva con controricorso e ricorso incidentale, deducendo omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per mancata allegazione del processo verbale di constatazione e, inoltre, vizi di motivazione e di valutazione delle risultanze istruttorie su tre rilievi specifici dell’accertamento. Successivamente entrambe le parti chiedevano però la declaratoria di estinzione del giudizio, in quanto la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e aveva effettuato il pagamento integrale delle somme dovute, circostanza comunicata anche dall’agente della riscossione.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’integrale definizione della pretesa erariale mediante adesione della contribuente alla procedura agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come attestato dall’agente della riscossione, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha altresì precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
L’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, con integrale pagamento del dovuto, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere quando la pretesa erariale risulti integralmente soddisfatta.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza di merito per carenza di motivazione e contenuto della decisione.
Richiamato nel motivo di ricorso principale in relazione ai requisiti della sentenza tributaria.
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sulla motivazione.
Richiamato nel motivo di ricorso principale per la motivazione della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente principale in relazione alla deducibilità di componenti negativi di reddito.
art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di detrazione IVA.
Richiamato dalla ricorrente principale sul riparto dell’onere della prova.
Richiamato dalla ricorrente principale nel secondo motivo, in relazione alla disciplina dei costi/fatture documentali.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne esclude l’applicazione perché la norma, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, opera per rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non per estinzione del giudizio.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, quando comporti l’integrale soddisfacimento della pretesa fiscale e sia attestata dall’agente della riscossione, rende improcedibile la prosecuzione del giudizio e impone la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, le spese restano regolate dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, con permanenza a carico di chi le ha anticipate.
- La previsione dell’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria; pertanto non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo nelle ipotesi tipizzate di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando sopravviene una definizione del rapporto tributario che elimina integralmente la pretesa erariale, la Corte non deve pronunciarsi sui motivi di ricorso, poiché viene meno l’interesse alla decisione di merito.
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