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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06203/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa, relativo all'anno d'imposta 2010, emesso nei confronti di un centro di trasmissione dati operante in Italia quale raccoglitore di scommesse per conto di un bookmaker estero, e notificato anche a quest'ultimo come coobbligato solidale. La società ricorrente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: l'illegittimità per mancata traduzione in inglese dell'avviso; la carenza di soggettività passiva del bookmaker estero e del CTD; l'assenza del presupposto territoriale, poiché il contratto di scommessa si perfezionerebbe a Malta; la incompatibilità della disciplina italiana con gli artt. 49, 56 ss. TFUE e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; la necessità di rinvio alla Corte costituzionale e/o alla CGUE; nonché, in via specifica, la non debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa ai sensi della normativa tributaria sanzionatoria. Il resistente ha difeso la legittimità dell'accertamento e delle sanzioni.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività della notifica, respinge tutti i motivi di ricorso salvo il quarto, che accoglie. Vengono reputati inammissibili i motivi pregiudiziali e quelli relativi a traduzione, soggettività passiva, territorialità e asserita incompatibilità unionale, in quanto contrari a un orientamento consolidato. È invece ritenuto fondato il motivo sulle sanzioni: per l'anno d'imposta 2010 sussisteva un'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, che giustifica l'esimente e impedisce l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie. La causa è decisa nel merito senza rinvio, limitatamente alla non debenza delle sanzioni. Le spese di tutti i gradi vengono compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 504 del 1998

    individua il tributo oggetto dell'accertamento, cioè l'imposta unica sulle scommesse sportive a quota fissa.

  • artt. 3 e 11 d.lgs. n. 504 del 1998

    sono letti nel senso che anche il soggetto che gestisce in Italia la raccolta scommesse per conto di bookmaker privi di concessione integra il presupposto soggettivo dell'imposta.

  • art. 15, comma 8-duodecies, d.l. n. 78 del 2009 conv. in l. n. 102 del 2009

    richiamato come base normativa dell'assoggettamento all'imposta dei soggetti che raccolgono scommesse in Italia senza concessione.

  • art. 88 TULPS

    evocato come requisito amministrativo mancante per l'esercizio della raccolta scommesse in Italia.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    invocato per sostenere l'illegittimità dell'avviso non tradotto; la Corte esclude che la mancata traduzione comporti nullità automatica.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    interpretato, alla luce della normativa del 2010, come disposizione che rende soggetti passivi anche i bookmaker esteri che operano tramite CTD in Italia; per il 2010 permane però incertezza rilevante ai fini sanzionatori.

  • art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010

    norma interpretativa che esplicita la soggettività passiva del bookmaker estero e chiude l'incertezza normativa per il futuro.

  • art. 1, comma 64, l. n. 220 del 2010

    richiamato dalla ricorrente quale norma di contrasto al gioco illecito; la Corte non ne fa discendere l'esclusione dell'imposta.

  • art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015

    richiamato solo per sostenere una successiva modifica del regime impositivo, ritenuta non pertinente per annualità 2010-2011.

  • art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014

    richiamato dalla ricorrente per evidenziare un diverso criterio di tassazione successivo; la Corte lo considera irrilevante per il periodo in contestazione.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    applicato come esimente per obiettiva incertezza normativa, che esclude la punibilità/sanzionabilità per l'anno d'imposta 2010.

  • art. 5, comma 1, l. n. 472 del 1997

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulle sanzioni, insieme alle norme sull'elemento soggettivo e sull'incertezza normativa.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000

    invocato come fondamento dell'esimente in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria.

  • art. 10, comma 4, l. n. 212 del 2000

    citato nel motivo sulle sanzioni; la Corte valorizza il tema dell'incertezza normativa per escludere le sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e al profilo dell'incertezza normativa.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omessa pronuncia.

  • art. 360-bis c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili i motivi coperti da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 49 TFUE

    invocato dalla ricorrente per sostenere una discriminazione restrittiva della libertà di stabilimento; la Corte esclude il contrasto.

  • art. 56 TFUE

    invocato per sostenere l'illegittimità della disciplina nazionale; la Corte richiama la giurisprudenza CGUE che esclude l'incompatibilità.

  • art. 57 TFUE

    richiamato nei quesiti pregiudiziali alla CGUE senza accoglimento.

  • art. 52 TFUE

    richiamato nei quesiti pregiudiziali, ma non ritenuto necessario il rinvio.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    la Corte esclude che l'imposta unica costituisca un tributo armonizzato o che contrasti con il divieto di imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA.

  • art. 267 TFUE

    invocato per il rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenuto non necessario.

  • art. 104, par. 3, reg. proc. CGUE

    richiamato dalla ricorrente per sollecitare il rinvio interpretativo, ma non applicato.

  • art. 158 reg. proc. CGUE

    richiamato dalla ricorrente come base del rinvio alla grande sezione, senza seguito.

  • art. 16 statuto CGUE

    richiamato nel tentativo di ottenere un rinvio pregiudiziale, non disposto.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel motivo sul presupposto territoriale e sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1327 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il contratto di scommessa si perfezionerebbe a Malta; la Corte ritiene non decisivo il luogo di conclusione del contratto.

  • art. 1336 c.c.

    richiamato in via subordinata dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il fatto imponibile non coincide con il momento di conclusione del contratto.

  • art. 401 l. n. 401 del 1989

    richiamato dalla Corte per escludere che la non punibilità penale incida sulla soggettività passiva tributaria.

Massime di principio

  • La mancata traduzione in lingua straniera dell'avviso di accertamento non determina di per sé la nullità dell'atto; il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'incomprensione del contenuto dell'atto.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che in Italia gestisce la raccolta tramite centri di trasmissione dati integra il presupposto soggettivo del tributo anche se opera per conto di un bookmaker estero privo di concessione.
  • Ai fini dell'imposta sulle scommesse, il fatto imponibile non coincide con il solo luogo di conclusione del contratto di scommessa, ma con l'attività di organizzazione e raccolta svolta sul territorio italiano, inclusa la registrazione valida della giocata e la consegna della ricevuta.
  • La mancanza di rilevanza penale dell'attività di raccolta scommesse non esclude, di per sé, la soggettività passiva ai fini tributari, perché la disciplina fiscale opera su un autonomo piano rispetto alla responsabilità penale.
  • La questione di compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE non impone rinvio pregiudiziale quando esista un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte di cassazione e della CGUE che esclude la discriminazione o il contrasto denunciati.
  • L'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero, esistente prima dell'intervento interpretativo del 2010, integra causa di non punibilità delle sanzioni tributarie per le annualità anteriori alla chiarificazione legislativa.
  • La sopravvenuta chiarificazione legislativa della disciplina non consente, per annualità pregresse, di applicare retroattivamente un regime sanzionatorio più sfavorevole quando al tempo dei fatti la norma era suscettibile di letture alternative.
  • La solidarietà tributaria tra bookmaker e ricevitore non coincide automaticamente con lo schema civilistico della solidarietà dipendente, poiché nel settore scommesse il rapporto economico e quello impositivo seguono una costruzione autonoma rispetto al rapporto con il fisco.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàGiudicato

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