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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05976/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un atto di accertamento notificato all'ex liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, con il quale l'Amministrazione finanziaria gli ha contestato la responsabilità, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il pagamento di ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente non dichiarate né versate dalla società per l'anno 2008, oltre alle sanzioni amministrative irrogate. Il contribuente ha impugnato l'atto; la CTP ha escluso la sua responsabilità per le sanzioni, mentre la CGT di secondo grado ha accolto l'appello del privato e ha annullato integralmente l'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992; 2) violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte tributaria avesse errato nel ritenere inapplicabile ratione temporis la nuova formulazione della norma e nel trascurare che l'Ufficio aveva assolto l'onere probatorio secondo il testo previgente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima doglianza sull'asserito assolvimento dell'onere della prova. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche per asserita tecnica di redazione per assemblaggio/copia-incolla.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione solo apparente: i giudici tributari avevano escluso l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, ma non avevano poi spiegato se, secondo la disciplina previgente, l'Amministrazione avesse o meno provato la distrazione di attività patrimoniali della società in liquidazione a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. La decisione non conteneva neppure una sommaria esposizione delle ragioni dell'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio, sicché non era ricostruibile il percorso logico della pronuncia e ne derivava nullità per violazione del "minimo costituzionale" di motivazione ex art. 111, sesto comma, Cost. I secondi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia con adeguata motivazione e pronunciarsi anche sulla questione delle sanzioni, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    primo comma; quinto comma; versione applicabile ratione temporis

    Nella versione previgente, l'Amministrazione deve provare che il liquidatore abbia distratto attività patrimoniali della società in liquidazione a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute; la nuova formulazione, invece, introduce una presunzione legale relativa in favore dell'Amministrazione, ponendo a carico del liquidatore l'onere di provare di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell'assegnazione di beni ai soci o di aver soddisfatto crediti di ordine superiore.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione omessa o apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale parametro della dedotta nullità per motivazione omessa o apparente nelle sentenze tributarie.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato ai fini della censura sulla ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione e liquidatore.

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    Base del primo motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    Base del secondo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

    Base del terzo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    cd. "minimo costituzionale"

    La motivazione apparente integra nullità della decisione per violazione del minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur enunciando un principio di diritto o una premessa normativa, ometta di spiegare in concreto le ragioni dell'accoglimento o del rigetto della domanda, impedendo di ricostruire l'iter logico-argomentativo seguito dal giudice.
  • Se il giudice d'appello esclude l'applicazione di una nuova disciplina presuntiva, deve comunque verificare e motivare sull'eventuale assolvimento dell'onere probatorio secondo la disciplina previgente, senza limitarsi alla sola affermazione di non applicabilità del nuovo testo normativo.
  • Nel processo di legittimità, la censura di motivazione apparente può essere accolta anche quando la sentenza lasci indeterminato il passaggio decisivo relativo all'onere della prova, senza consentire al giudice di legittimità né alle parti di comprendere la base effettiva della decisione.
  • L'accoglimento del motivo che determina la cassazione con rinvio assorbe gli ulteriori motivi subordinati, ma il giudice di rinvio deve riesaminare l'intero thema decidendum rimasto pendente, anche sulle questioni implicitamente disattese dalla sentenza cassata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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