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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05966/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da rapporti contrattuali di trasporto intercorsi tra il 2008 e il 2017. La società di autotrasporto aveva chiesto in primo grado: la restituzione e lo svincolo di una cauzione prestata dopo la conclusione di un contratto del 1 febbraio 2008; il pagamento di una fattura; nonché il pagamento di una somma molto rilevante a titolo di differenze tariffarie asseritamente dovute nel periodo 2008-2017. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo non provato l'abuso di dipendenza economica né la sua concretizzazione nella clausola contrattuale richiamata. In cassazione la ricorrente proponeva un unico motivo, ma il contenuto specifico del motivo non è desumibile integralmente dal testo, perché la Corte decide in rito senza esaminarlo nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiesta dall'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. La ricorrente aveva allegato che la sentenza d'appello fosse stata notificata il 15 novembre 2023, ma nel fascicolo telematico risultava solo la copia autentica della sentenza, priva della relata o dei messaggi PEC di invio e ricezione; tale omissione non era stata sanata dalla controparte né poteva essere colmata tardivamente. In via subordinata, la Corte ha osservato che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché privo della sommaria esposizione dei fatti di causa. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Per la procedibilità del ricorso per cassazione è necessario depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, oppure la documentazione equivalente in caso di notificazione via PEC; la mancanza integra improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 325 c.p.c.

    La dichiarazione del ricorrente sull'avvenuta notificazione della sentenza rileva ai fini del termine breve di impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione tardiva non è idonea a sanare l'omissione del deposito richiesto ai fini della procedibilità.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua completa omissione comporta inammissibilità.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    La produzione della documentazione necessaria da parte del controricorrente può evitare l'improcedibilità, se avviene nel termine previsto.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione dell'improcedibilità non è ritenuta lesiva del diritto di difesa, perché riguarda un adempimento preliminare semplice e funzionale all'ordinato accesso al giudizio di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo documentale è compatibile con il giusto processo, essendo finalizzato a verifiche processuali preliminari.

  • art. 6 CEDU

    La disciplina dell'improcedibilità non contrasta con il diritto a un processo equo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    In caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte che afferma la notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la sentenza munita della relata di notifica o la documentazione PEC equivalente; la mera allegazione nel ricorso non basta.
  • L'omissione del deposito della relata di notificazione determina improcedibilità del ricorso, vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c., salvo che la documentazione risulti tempestivamente prodotta dalla controparte o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
  • Ai fini della procedibilità, la Corte può verificare d'ufficio la tempestività dell'impugnazione anche sulla base della data di notificazione della sentenza dichiarata dalla parte ricorrente.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la riproduzione testuale di parti della sentenza impugnata non sostituisce tale requisito se non consente di ricostruire fatti, domande, eccezioni e svolgimento del processo.
  • Gli adempimenti documentali richiesti per il giudizio di cassazione hanno natura preliminare e sono compatibili con il diritto di difesa e con il giusto processo, poiché mirano a garantire la corretta selezione del rimedio e a verificare il passaggio in giudicato della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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