Cassazione Civile, Ordinanza n. 05970/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IRPEF e addizionali emesso nei confronti di una socia di una società a ristretta base proprietaria, per maggior reddito da partecipazione ritenuto non dichiarato nell’anno 2010. L’atto traeva origine da una verifica fiscale sulla società, dalla quale erano emersi ricavi non contabilizzati presuntivamente distribuiti ai soci. Il ricorso per cassazione si fondava su un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice d’appello aveva ritenuto inammissibile la produzione, da parte dell’Ufficio, dell’ordine di servizio che prorogava la delega di firma del funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento. L’Agenzia sosteneva che tale documento fosse liberamente producibile in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse erronea nel dichiarare inammissibile il documento prodotto in appello, poiché nel processo tributario, per il testo applicabile dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, è consentita la produzione di nuovi documenti anche se preesistenti al primo grado, senza necessità di dimostrare una causa non imputabile della mancata produzione precedente. La Corte ha inoltre precisato che il documento era stato depositato con il ricorso in appello nei termini di cui agli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. Conseguentemente ha cassato la sentenza e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura era stata formalmente incardinata come violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che il motivo andava più correttamente sussunto nel n. 4 dell'art. 360 c.p.c., perché diretto a denunciare un error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la corretta sede del vizio processuale dedotto, poiché la critica riguardava l’erronea dichiarazione di inammissibilità di un documento prodotto in appello.
art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel testo applicabile alla controversia, nel giudizio tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti, costituendo una deroga espressa al divieto di nuovi mezzi di prova; la facoltà vale anche per documenti preesistenti al primo grado e non richiede la prova di una causa non imputabile.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Il deposito del documento unitamente al ricorso in appello è stato ritenuto tempestivo in base al termine previsto per il deposito documentale.
art. 61, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all’art. 32, comma 1, per affermare la tempestività del deposito documentale in grado di appello.
art. 1, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 220 del 2023
Le modifiche apportate all’art. 58 non si applicano ai giudizi di appello il cui primo grado sia stato instaurato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, secondo il richiamo operato dalla Corte.
Corte costituzionale n. 36 del 2025
È richiamata per delimitare l’ambito temporale di applicazione delle modifiche all’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario d’appello, nel testo previgente dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, la produzione di nuovi documenti è sempre ammessa e non è subordinata alla prova che la mancata produzione nel primo grado dipendesse da causa non imputabile.
- La facoltà di produrre nuovi documenti in appello opera anche rispetto a documenti esistenti già prima del giudizio di primo grado e può essere esercitata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado.
- La produzione documentale in appello è utilizzabile anche per dimostrare la validità della delega di firma del funzionario che ha sottoscritto l’atto impositivo.
- Quando il motivo di ricorso denuncia l’erronea declaratoria di inammissibilità di una prova documentale, il vizio va ricondotto all’error in procedendo e consente l’esame diretto degli atti di causa in cassazione.
- Le modifiche normative sopravvenute alla disciplina delle prove documentali nel processo tributario non si applicano retroattivamente ai giudizi il cui primo grado sia stato instaurato anteriormente alla loro entrata in vigore.
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