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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05972/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007/2008, con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione: a) costi promozionali-pubblicitari e di gestione di un locale a uso ristorante, ritenuti non inerenti all'attività agricola ai sensi dell'art. 109, comma 5, TUIR; b) interessi di mora per i quali è stata contestata la deduzione per competenza anziché secondo il criterio di cassa ex art. 109, comma 7, TUIR. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo che i costi del locale erano inerenti alla propria attività agricola perché funzionali a un'operazione di marketing per la valorizzazione dei vini prodotti dai soci e che, in ogni caso, l'art. 10 del d.P.R. 601/1973 avrebbe neutralizzato l'imposizione anche sui componenti negativi indeducibili. Quanto agli interessi di mora, ha sostenuto sia la corretta deduzione sia, comunque, l'applicabilità dell'esenzione agevolativa propria delle cooperative agricole. La sentenza d'appello ha accolto il gravame dell'Agenzia ritenendo non operante l'agevolazione per la natura extra-agricola dell'operazione; la contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme su cooperative agricole, inerenza e art. 10 d.P.R. 601/1973; erronea esclusione dell'esenzione anche per i costi promozionali; erronea applicazione dell'art. 109, comma 7, TUIR sugli interessi di mora e dell'agevolazione fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione della CTR sulla non inerenza dei costi relativi al locale ristorante, perché spese sostanzialmente rivolte a finanziare l'attività di ristorazione di un terzo e solo marginalmente collegate alla promozione dei vini, con conseguente esclusione della deducibilità e dell'operatività dell'esenzione di cui all'art. 10 d.P.R. 601/1973 per tali voci. Ha invece accolto il terzo motivo: gli interessi di mora, per espressa previsione dell'art. 109, comma 7, TUIR, seguono il principio di cassa, sicché la ripresa fiscale per deduzione anticipata era corretta; tuttavia la CTR ha erroneamente escluso l'applicabilità dell'esenzione ex art. 10 d.P.R. 601/1973 a tale componente, che risultava inerente all'attività agricola della cooperativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, TUIR

    Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi […] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi

    l'inerenza è ricavata dalla nozione di reddito d'impresa e ha natura qualitativa: i costi devono essere riferibili all'attività imprenditoriale; la congruità o antieconomicità sono solo indici sintomatici, non criteri autonomi decisivi

  • art. 109, comma 7, TUIR

    in deroga al comma 1 […] gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti

    gli interessi di mora, attivi e passivi, seguono il principio di cassa e non quello di competenza

  • art. 2512 c.c.

    richiamato per la disciplina delle cooperative e i requisiti della mutualità prevalente

  • art. 2513 c.c.

    richiamato per i criteri di prevalenza mutualistica

  • art. 2514 c.c.

    richiamato per i requisiti statutari delle cooperative

  • art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904

    richiamato quale norma agevolativa applicabile al regime tributario delle cooperative

  • art. 10, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 601

    l'esenzione dall'imposta sui redditi opera per i redditi conseguiti dalle cooperative agricole solo al ricorrere delle condizioni di legge e solo per attività riconducibili all'oggetto agricolo svolto nell'interesse dei soci; non copre spese sostenute nell'interesse di terzi e prive di diretta attinenza con l'attività cooperativa

  • art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'atto di accertamento integrativo/di rettifica

  • art. 25, d.lgs. n. 446/1997

    richiamato per la ripresa ai fini IRAP

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per evidenziare che le censure formulate miravano in realtà a rivalutare il merito, non sindacabile in cassazione nei limiti invocati

Massime di principio

  • Il principio di inerenza dei costi deducibili richiede un nesso qualitativo tra la spesa e l'attività d'impresa, non un rapporto di utilità o di proporzione economica tra costo e ricavo.
  • L'antieconomicità o la sproporzione della spesa non coincidono con la non inerenza, ma possono costituire indici sintomatici che l'Amministrazione può valorizzare per dimostrare l'assenza di collegamento con l'impresa.
  • Il contribuente deve provare l'esistenza del costo, i fatti giustificativi e la sua concreta destinazione all'attività imprenditoriale; l'Ufficio può contestare l'inerenza sia evidenziando l'insufficienza della prova sia allegando elementi ulteriori incompatibili con il nesso d'impresa.
  • Per le cooperative agricole, l'esenzione ex art. 10 d.P.R. 601/1973 non opera in modo assoluto, ma solo per i redditi conseguiti mediante attività agricole o connesse svolte nei limiti previsti dalla legge e nell'interesse dei soci.
  • L'agevolazione fiscale delle cooperative agricole non si estende a spese sostenute per l'utilità di soggetti terzi o per attività estranee, quando manchi una diretta attinenza con la funzione mutualistica e agricola.
  • Gli interessi di mora, ai fini fiscali, seguono il principio di cassa: concorrono al reddito nell'esercizio della percezione o del pagamento, non in quello di maturazione.
  • Quando una ripresa fiscale riguarda un componente negativo effettivamente inerente all'attività agricola della cooperativa, l'eventuale regime agevolato può rilevare ai fini della sua neutralizzazione; viceversa, se la spesa è estranea o riferita a terzi, l'esenzione non è invocabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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