Cassazione Civile, Ordinanza n. 33252/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, ritenute inesistenti le operazioni commerciali effettuate dalla società nell'anno d'imposta 2002, recuperava un importo di euro 88.000 già rimborsato. La società aveva aderito al condono fiscale di cui all'art. 15 della legge n. 289 del 2002 e aveva impugnato l'atto sostenendo che, per effetto della definizione agevolata e in ossequio a correttezza e buona fede ex art. 10 della legge n. 212 del 2000, l'Ufficio non avrebbe potuto contestare l'inesistenza delle operazioni e recuperare il credito mediante avviso di accertamento, dovendo semmai procedere con altro atto e, se del caso, escutere la polizza fideiussoria. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione degli artt. 15 l. n. 289/2002, 10 l. n. 212/2000 e 2033 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR si era limitata a richiamare l'ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 2005 e che l'Amministrazione non aveva provato la fittizietà delle operazioni, mentre la società avrebbe dimostrato la reale esistenza di compravendite, acquisti e servizi documentati contabilmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché l'orientamento dell'Amministrazione e dei giudici di merito era conforme a un consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di condono ex legge n. 289 del 2002, la definizione agevolata non preclude all'Ufficio di accertare l'inesistenza del diritto al rimborso, poiché il condono incide sul debito d'imposta ma non sui crediti vantati dal contribuente verso l'Erario. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione dei canoni di correttezza e buona fede o necessità di un diverso atto (rettifica anziché accertamento). Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo nella parte relativa al vizio motivazionale, perché non veniva indicato uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice d'appello, ma solo contestata la valutazione delle prove; ha poi ritenuto manifestamente infondata la censura ex art. 2697 c.c., osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi sul riparto dell'onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte ha evidenziato che l'Ufficio aveva assolto il proprio onere mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (collegamenti societari, sedi inesistenti o fatiscenti, non verosimiglianza delle operazioni), e che la contribuente non aveva fornito prova contraria idonea. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 della legge n. 289 del 2002
"condono fiscale ex art. 15 della legge n. 289 del 2002"
La definizione agevolata non impedisce all'Amministrazione di contestare l'inesistenza di crediti del contribuente verso il Fisco e di accertare la non debenza del rimborso richiesto o già ottenuto.
art. 10 della legge n. 212 del 2000
"principio di correttezza e buona fede"
Non è violato dall'Ufficio che, anche dopo il condono, emetta avviso di accertamento per negare un rimborso indebitamente riconosciuto, poiché l'azione è coerente con l'assetto dei rapporti tributari.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della ripetizione dell'indebito; la Corte non accoglie tale impostazione, ritenendo legittimo l'accertamento diretto dell'inesistenza del diritto al rimborso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro della doglianza di violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile/manifestamente infondato per contrasto con orientamento consolidato.
art. 360 bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando il motivo si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di legittimità senza indicare specifiche decisioni o argomenti da superare.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo indicando uno specifico fatto storico decisivo omesso; non è sufficiente lamentare l'omesso esame di elementi istruttori o chiedere una diversa lettura delle prove.
Nel contenzioso su operazioni inesistenti l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, l'inesistenza dell'operazione o la sua fittizietà; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire prova contraria dell'effettività delle operazioni.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa per l'utilizzo di elementi indiziari e presuntivi idonei a fondare l'accertamento tributario.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Consente di fondare l'accertamento IVA anche su presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per i presupposti del raddoppio del contributo unificato, dato atto nella parte finale del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di condono fiscale, la definizione agevolata elimina o riduce il debito tributario, ma non preclude all'Amministrazione di contestare l'esistenza di un credito del contribuente verso l'Erario e di negarne o recuperarne il rimborso.
- La contestazione dell'inesistenza di operazioni fatturate può essere svolta dall'Ufficio mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; tali elementi possono riguardare, tra l'altro, l'assetto organizzativo del fornitore, i collegamenti societari e l'inverosimiglianza economica delle operazioni.
- Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio sulla fittizietà dell'operazione, spetta al contribuente dimostrarne l'effettiva esistenza; la mera regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti non è di per sé sufficiente a vincere la prova presuntiva.
- In cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo, discusso tra le parti e omesso dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice del merito attribuisce erroneamente l'onere della prova; non ricorre quando il giudice apprezza correttamente la prova presuntiva dell'Ufficio e quella contraria del contribuente.
- rami
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