Cassazione Civile, Ordinanza n. 33130/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da due scritture private del 6 maggio 2011 e del 2 gennaio 2015 relative a un bene da costruire. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla controparte. In appello, la decisione è stata parzialmente riformata con accoglimento della risoluzione nei confronti della sola società ricorrente e condanna al risarcimento del danno. In Cassazione la società ha dedotto, con unico motivo articolato in due censure, la violazione degli artt. 1418, 1421 e 1472 c.c. e degli artt. 101 e 183, comma 4, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della scrittura del 6 maggio 2011 e, per derivazione, di quella del 2 gennaio 2015, per mancata venuta ad esistenza dell’oggetto, anziché qualificare il rapporto come promessa di vendita di cosa da costruire e ritenere configurabile l’inadempimento contrattuale della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dalla corte d’appello come promessa di vendita di cosa da costruire, poiché la società ricorrente aveva assunto anche l'obbligazione di realizzare il bene. Da tale qualificazione discende che, in caso di mancata prestazione non imputabile alla controparte, la responsabilità è da inadempimento contrattuale e non si applica la disciplina della vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c.; pertanto non ricorre la nullità per mancanza di oggetto invocata dalla ricorrente. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1418 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto per mancanza di oggetto, ma non ritenuto fondato alla luce della qualificazione del rapporto come promessa di vendita di cosa da costruire
art. 1421 c.c.
invocato quale norma sulla rilevabilità d'ufficio della nullità; il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile
art. 1472 c.c.
la Corte richiama la distinzione tra vendita di cosa futura soggetta alla venuta ad esistenza del bene e promessa di vendita di cosa da costruire, osservando che solo nella prima ipotesi la mancata realizzazione comporta nullità per mancanza di oggetto
art. 101 c.p.c.
dedotto come norma processuale violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 183, comma 4, c.p.c.
dedotto come norma processuale violata, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
art. 378 c.p.c.
richiamato per la memoria successiva depositata dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Quando, nella regolazione negoziale, una parte non si limita a promettere il trasferimento di un bene futuro ma assume anche l'obbligo di realizzarlo, il rapporto va qualificato come promessa di vendita di cosa da costruire e la mancata esecuzione integra, in linea di principio, inadempimento contrattuale.
- La disciplina della vendita di cosa futura ex art. 1472 c.c. si applica solo se il venditore non assume obbligazioni ulteriori rispetto a quella di trasferire il bene; in tale ipotesi, la mancata venuta ad esistenza della cosa può determinare nullità per mancanza di oggetto.
- La deduzione di nullità del contratto per mancata esistenza dell'oggetto non è fondata quando la fattispecie concreta, correttamente interpretata, riveli un obbligo di facere relativo alla realizzazione del bene da parte del promittente.
- In sede di legittimità, una censura che non scardini la qualificazione giuridica del rapporto operata dal giudice di merito e che si risolva in una diversa lettura della fattispecie è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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