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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33131/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di servizi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del proprietario di una strada privata volta a far dichiarare che la società di teleriscaldamento non avesse diritto di mantenere nel sottosuolo della strada tubazioni installate dal 2002. In primo grado la domanda fu respinta; in appello fu confermata la decisione, ritenendo che, anche ipotizzando la proprietà della strada in capo all’attore, egli non avesse un interesse apprezzabile a impedire la permanenza dei tubi, perché non risultava una concreta utilità del sottosuolo per usi propri e l’attività della società era qualificabile come attività di terzi nel sottosuolo ai sensi dell’art. 840, comma 2, c.c. Il ricorrente per cassazione dedusse due motivi: (1) violazione degli artt. 832, 840 e 949 c.c., sostenendo che l’art. 840 c.c. sarebbe incompatibile con l’esistenza di una servitù e che dunque non poteva negarsi la domanda a fronte della pretesa presenza di una servitù costituita senza consenso; (2) violazione dell’art. 840 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., assumendo che fosse la società a dover provare la legittimità dell’occupazione del sottosuolo e la carenza di interesse del proprietario, non già il proprietario a dover allegare e dimostrare un concreto pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché né il tribunale né la corte d’appello avevano affermato l’esistenza di una servitù costituita senza consenso del proprietario; la sentenza impugnata aveva invece trattato la presenza dei tubi come attività di terzi nel sottosuolo e aveva escluso la necessità di una servitù o la configurabilità di un danno risarcibile, in assenza di un interesse apprezzabile del proprietario ad opporsi al passaggio. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui, quando il proprietario non può opporsi alle attività nel sottosuolo ex art. 840, comma 2, c.c., è suo onere dimostrare che quelle attività gli arrechino un pregiudizio concreto, da valutarsi in rapporto alle caratteristiche e alla normale destinazione del fondo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di legittimità ai controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 832 c.c.

    Richiamato come norma sul contenuto del diritto di proprietà, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata.

  • art. 840 c.c.

    Consente al proprietario di non opporsi alle attività di terzi nel sottosuolo o nello spazio sovrastante quando esse si svolgano a profondità o altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle; se il proprietario contesta l’attività, deve dimostrare un pregiudizio concreto.

  • art. 949 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda negatoria, ma non ritenuto fondato nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il pregiudizio concreto derivante dall’attività di terzi incombe sul proprietario che la contesti, non sul terzo a dimostrare in via preventiva la legittimità della sua attività.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione utilizzata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata successivamente al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di attività nel sottosuolo o nello spazio sovrastante il fondo, l’art. 840, comma 2, c.c. impedisce al proprietario di opporsi solo quando l’attività del terzo si svolga a profondità o a quota tale da non incidere sul suo interesse a escluderla; la valutazione va compiuta in concreto, non in astratto.
  • Se il proprietario contesta la permanenza o l’esecuzione di opere nel sottosuolo ai sensi dell’art. 840 c.c., grava su di lui l’onere di allegare e provare un pregiudizio concreto alla normale destinazione del fondo.
  • La disciplina dell’art. 840 c.c. non implica, di per sé, l’esistenza di una servitù: la legittimità dell’attività di terzi può essere apprezzata come tale, senza necessità di qualificare il rapporto come servitù coattiva.
  • La prova del danno o del pregiudizio non può essere meramente astratta: il proprietario deve indicare in che modo l’opera interferisca con il godimento attuale o anche futuro del bene, alla luce delle sue caratteristiche e destinazione normale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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