Cassazione Civile, Ordinanza n. 33127/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un fondo confinante sul quale era stato consentito temporaneamente il transito per l'esecuzione di opere edilizie. La proprietaria del fondo asseriva che, cessata la necessità temporanea, il vicino non aveva ripristinato lo stato dei luoghi e continuava a transitare sul suo terreno; agiva quindi per far cessare il passaggio. Il vicino resisteva e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio. Il Tribunale rigettava la negatoria servitutis e accoglieva la riconvenzionale; la Corte d'appello riformava parzialmente, rigettando la domanda di servitù coattiva perché l'interclusione dipendeva da un fabbricato costruito dal dante causa del ricorrente e poi modificato, dunque da un intervento umano e non dallo stato naturale dei luoghi. In cassazione il ricorrente principale deduceva: 1) omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe ignorato l'esistenza di un dislivello naturale accertato dalla CTU e si sarebbe discostata senza motivo dalle risultanze peritali; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360, n. 4, c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe valorizzato correttamente il materiale probatorio sullo stato dei luoghi e avrebbe erroneamente ricostruito la causa dell'interclusione. La resistente proponeva ricorso incidentale deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia espressa sulla ripartizione delle spese di CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la motivazione insufficiente o di rivalutare la consulenza tecnica d'ufficio, che è un elemento istruttorio e non un fatto storico. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello aveva comunque motivato diffusamente sull'esistenza del dislivello e sulla natura dell'impedimento, ritenendo decisivo il fatto che il passaggio richiesto avrebbe aggravato il sacrificio del fondo altrui. Quanto al secondo motivo, la censura è stata ritenuta una mera contestazione della ricostruzione fattuale e della valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; inoltre, la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la questione delle spese di CTU non era stata devoluta con uno specifico motivo di appello e, comunque, la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite era idonea a ricomprendere anche quelle peritali. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto storico decisivo
Il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, non consente di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione né di chiedere una rivalutazione delle risultanze istruttorie o della CTU.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione si configura nei casi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
È denunciabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non se valuta in modo diverso prove ritualmente acquisite.
La valutazione e il raffronto delle prove, inclusa la maggiore o minore attendibilità delle fonti, sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o di legge.
L'omessa pronuncia non sussiste quando il capo non sia stato devoluto con specifico motivo di gravame; la compensazione delle spese di lite può ricomprendere anche le spese di CTU.
Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio deducibile è soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più proponibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un fatto storico ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., sicché la critica alla CTU si risolve, di regola, in una contestazione dell'apprezzamento probatorio riservato al merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei limiti in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca forza probatoria a elementi estranei al paradigma legale; non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove ritualmente acquisite.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone che il capo sia stato effettivamente devoluto al giudice di appello; in difetto di specifico motivo di gravame, non può parlarsi di omissione decisoria.
- In tema di servitù coattiva di passaggio, il giudice può negare la costituzione quando l'interclusione non dipenda da una conformazione naturale del fondo, ma da un intervento umano, soprattutto se il peso richiesto comporterebbe un sacrificio ingiustificato del fondo altrui.
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